Pagare in ritardo le cartelle di pagamento dal 1 luglio 2019 costerà meno. Si abbassano le more per chi versa in ritardo le somme dovute dalle cartelle di pagamento stesse. In particolare scende al 2,68% la fissazione del tasso di interesse annuo da applicare ai casi di ritardo nei pagamenti delle somme iscritte a ruolo. Vediamo cosa cambierà per i contribuenti.
Indice
Fisco e pagamenti: si abbassano le more per chi paga in ritardo
Novità per quanto riguarda i pagamenti dei contribuenti. Dal 1 luglio 2019 si abbassano le more applicabili ai chi, per vari motivi, versa le cartelle di pagamento in ritardo rispetto alle scadenze. Ovviamente la sanzione resta, solamente che sarà meno cara rispetto al solito.
A stabilire le nuove misure di determinazione del tasso di interesse di mora per il versamento oltre le scadenze, di cartelle di pagamento, lo ha comunicato il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, attraverso un provvedimento di recente pubblicazione. In questo modo, il tasso annuo per i famosi interessi di mora, nel caso di pagamenti effettuati oltre i 60 giorni dalla notifica, passa dal 3,01% al 2,68%. Una novità che andrà ad alleggerire l’ammontare della sanzione per i ritardatari.
Fisco e pagamenti: cosa cambierà dal 1 luglio 2019
Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate ha stabilito nuove misure per il tasso annuo per gli interessi di mora. Nello specifico, questo passa dal 3,01% al 2,68% e si applica a chi paga oltre i 60 giorni dalla notifica ricevuta, la somma richiesta dalle cartelle di pagamento stesse. La legislazione parla chiaro. Il provvedimento previsto dall’articolo 30 del decreto sulla riscossione (Dpr 602/1973) decreta che, una volta decorso il limite di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, a partire dalla data di notifica fino alla data del reale ed effettivo pagamento, vendono applicate sulle somme iscritte a ruolo, gli interessi di mora.
Questi interessi vengono dunque calcolati in base agli effettivi giorni di ritardo nel pagamento stesso. Gli interessi di mora sono calcolati annualmente, in riferimento alla media dei tassi bancari attivi. Si tratta di novità sul fronte fisco e pagamenti che, vanno ad applicare delle sanzioni meno onerose, rispetto a quelle prima vigenti, per i pagamenti effettuati in ritardo.
Come si calcola il tasso di interesse di mora
Fate attenzione, il nuovo provvedimento non va ad eliminare le sanzioni previste per chi paga in ritardo, bensì va a modificare il calcolo della mora e degli interessi, per le somme iscritte a ruolo, fissandole al 2,68% annuo. Infatti, l’articolo 13 del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n.159, afferma che, l’ammontare degli interessi di mora è un qualcosa che si calcola annualmente, con provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il tutto tenendo in considerazione la media dei tassi bancari attivi che, sono stimati dalla Banca d’Italia.
Come sono cambiati gli interessi di mora nel corso degli anni
Negli anni scorsi la questione è stata abbastanza altalenante. Tuttavia, è a partire dal 1 ottobre 2013 che i tassi di interesse sono stati ridotti anno dopo anno. A partire da quella data, infatti, questi erano stati fissati al 5,2233% annuo, dal 1 maggio 2014 questi si sono ridotti passando al 5,14% annuo, a partire dal 15 maggio 2015 si è passati al 4,88%, il 15 maggio 2016 si è passati al 4,13%, mentre dal 15 maggio 2017 si è passati al 3,50% per poi ridursi ulteriormente al 3,01% a partire dal 15 maggio 2018 ed arrivare al 2,68% nel corrente anno. Dunque i tassi di interesse per il calcolo delle sanzioni da applicare nel caso di pagamenti effettuati in ritardo che si sono progressivamente abbassati nel corso degli anni, hanno fatto respirare i contribuenti che, per vari motivi, si sono trovati a pagare le somme dovute oltre la data di scadenza delle stesse.
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