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I lavoratori somministrati devono sempre avere le stesse tutele degli altri. Storica sentenza di Cassazione

Il delicato rapporto di lavoro tra lavoratore somministrato ed azienda utilizzatrice, all’indomani di una importante sentenza della Cassazione in relazione al lavoro interinale.

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Il rapporto di lavoro tra lavoratori somministrati (in passato chiamati interinali) e l’azienda per cui lavorano, torna alla ribalta, aprendo la riflessione su un rapporto lavorativo particolarmente delicato. A tal proposito si è espressa la Corte di Cassazione con una sentenza di notevole importanza ed interesse, a seguito di un maldestro incidente stradale con ingenti danni al mezzo aziendale di proprietà dell’impresa utilizzatrice, da parte di un lavoratore interinale.

Il rapporto di lavoro interinale e la legislazione

Il rapporto di lavoro interinale resta un aspetto abbastanza delicato sia da un punto di vista legislativo, fatto di diritti e di tutele del lavoratore, sia per la natura del contratto stesso. Ricordiamo che il lavoro interinale è stata una forma di lavoro non contemplata dalla legislatura italiana fino al 1997, mentre era presente nella legislazione di altri paesi europei. Tale tipologia di lavoro, prevede la possibilità di assumere la forza lavoro solitamente in maniera temporanea, affidandosi alle agenzie di lavoro interinale, ossia agenzie specializzate al reclutamento di personale ed iscritte ad un albo. A partire dal 2003, il lavoro interinale è stato sostituito dal contratto di somministrazione, a sua volta disciplinato dal d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, in base alla legge 14 febbraio 2003 n. 30, più comunemente nota come la Legge Biagi.

Il contratto di somministrazione

Come accennato in precedenza, il contratto di somministrazione ha sostituito il precedente contratto di lavoro interinale. Questo interessa tre differenti soggetti:

  • l’azienda somministratrice, regolarmente iscritta ad un albo e fornitrice del contratto di somministrazione;
  • il lavoratore;
  • l’azienda utilizzatrice, cioè quella in cui il lavoratore assunto andrà a prestare la sua forza lavoro.
lavoro interinale

Il lavoratore è assunto e remunerato mensilmente dal somministratore, pur prestando effettivamente servizio per l’utilizzatore. Proprio questo aspetto caratterizza tale tipologia contrattuale dalle altre. Da un punto di vista legislativo, in questo tipo di rapporto, vengono stipulati 2 contratti di lavoro:

  • il contratto di somministrazione stipulato tra il somministratore e l’azienda utilizzatrice, detto: contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
  • il contratto di lavoro tra l’azienda ed il lavoratore, detto: contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.

Si tratta di un contratto che comunque, anche se interessa tre soggetti differenti, garantisce la tutela e lo stesso trattamento di un qualsiasi altro lavoratore e rapporto lavorativo.

Cassazione si pronuncia: lavoratori interinali godono degli stessi diritti di qualsiasi altro lavoratore

Una recente sentenza della Cassazione, ha riaperto la questione sul rapporto di lavoro tra il dipendente interinale e l’azienda utilizzatrice. Chi è responsabile della tutela del lavoratore? L’azienda utilizzatrice oppure l’agenzia interinale che ha assunto il lavoratore? La Cassazione afferma espressamente che i lavoratori somministrati, (dunque interinali), devono essere tutelati nella stessa misura di tutti gli altri lavoratori. Dunque, i lavoratori somministrati, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo, non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello assunti dall’utilizzatore. Ed ancora, hanno diritto ad usufruire di tutti i servizi assistenziali di cui usufruiscono i dipendenti assunti dall’azienda e che svolgono le medesime mansioni. Per intenderci non sono dei lavoratori di serie B.

Diventa necessario che l’azienda utilizzatrice, nel momento in cui accoglie il lavoratore interinale, si faccia carico della sua formazione e della sua sicurezza nella stessa misura fatta per il resto degli altri lavoratori. Quest’ultima pronuncia riguarda un’azione condotta dalla Practice Litigation dello Studio Legale SZA, in particolare dagli avvocati Marisa Meroni e Laura Giammarrusto per conto di GI GROUP.

Il fatto che ha portato all’azione legale

Per capire meglio la vicenda, cerchiamo di far luce sulla causa che ha portato lo Studio Legale SZA, in particolare gli avvocati Marisa Meroni e Laura Giammarrusto, a difendere la Gi Group, azienda di reclutamento personale. Il lavoratore somministrato dalla Gi Group nel 2004, a causa di un incidente stradale, ha creato considerevoli danni all’automezzo di proprietà dell’azienda utilizzatrice. A questo punto, l’azienda utilizzatrice fa espressamente causa alla Gi Group, per richiedere i danni arrecati dal lavoratore assunto dall’agenzia stessa, il tutto in forza dell’articolo 2049 del codice civile. Tale articolo afferma la responsabilità del datore di lavoro per gli illeciti fatti dai suoi dipendenti, presupponendo che il datore di lavoro fosse la stessa Gi Group.

La questione giuridica su cui la Cassazione si è espressa

La legislazione e disciplina speciale, per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, prevede in maniera del tutto esplicita ed evidente, che sia l’utilizzatore a rispondere in maniera diretta dei danni a terzi commessi dai lavoratori somministrati. Questo è confermato anche dall’articolo 26 d.lgs.276/2003. Il tutto in riferimento al periodo in cui il lavoratore somministrato presta il suo servizio presso l’azienda utilizzatrice. Tuttavia, nella disciplina specifica non si dice nulla relativamente ai danni commessi dai lavoratori somministrati, nei confronti dell’azienda utilizzatrice stessa. Proprio questo ha spinto alla richiesta di risarcimento danni da parte dell’azienda utilizzatrice stessa, ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile, nei confronti della Gi Group, azienda somministratrice in qualità di datore di lavoro.

La risposta della Cassazione

Ci sono voluti ben 15 anni ma si è arrivati ora a sentenza definitiva. Stando a quanto affermato dalla Cassazione, ossia dei danni subiti non da terzi ma dallo stesso utilizzatore, l’agenzia di lavoro non ha responsabilità. Infatti ai sensi dell’articolo 2049 c.c. il datore di lavoro non è colui che assume formalmente, ma colui che assume nei confronti del lavoratore stesso il potere ed il dovere di dirigerne e controllare la sua attività lavorativa, dunque l’azienda utilizzatrice stessa. La tematica relativa ai rapporti tra impresa e lavoratori è sempre stata molto delicata, oltre a rappresentare qualcosa di complesso ed articolato. Per questo motivo, fare chiarezza sull’argomento è di notevole importanza, sia per i lavoratori che per le aziende in cui prestano la loro attività professionale. Anche avvenimenti del genere aiutano a chiarire la vicenda, in questo preciso caso per quanto riguarda il rapporto di lavoro somministrato e le tutele dei lavoratori.

Il commento degli avvocati in esclusiva per Bianco Lavoro

Per quanto riguarda le ripercussioni future della sentenza, sentiti in esclusiva da Bianco Lavoro, gli avvocati Marisa Meroni e Laura Giammarrusto dello Studio Legale SZA:

Il lavoro diventa sempre più flessibile e la giurisprudenza traccia nuovi sentieri dove il Legislatore non è espressamente intervenuto. La fluidità dei mercati, di cui il lavoro interinale è un utile strumento,  non può prescindere dalla sicurezza dei lavoratori somministrati. Tutte le persone devono poter fare una esperienza lavorativa “sostenibile” e la cura per le persone comprende “tutti”. In futuro le aziende dovranno prevedere percorsi personalizzati di formazione in entrata e definire al loro interno strutture altrettanto flessibili.

I doveri dell’utilizzatore e del somministratore

I lavoratori somministrati, svolgono il loro lavoro per l’azienda utilizzatrice. Se ne deduce che questa abbia il potere di dirigere e controllare l’attività lavorativa prestata in suo interesse, dunque il somministratore, non ha il compito di dirigere e controllare, anche se ha effettivamente assunto il lavoratore. Secondo la legislazione, l’utilizzatore è il solo responsabile di danni provocati a terzi, da parte del lavoratore. Dall’altra parte, la legge specifica che il somministratore è da considerarsi “datore di lavoro”, andando effettivamente a conservare delle specifiche e fondamentali posizioni giuridiche, in riferimento al rapporto di lavoro subordinato.

Nello specifico il somministratore ha l’obbligo di corrispondere lo stipendio, l’obbligo di andare a garantire la sicurezza del lavoratore (almeno in parte), ha il compito di versare i contributi all’Inps ed i premi Inail, al pari di qualsiasi altro lavoratore. Inoltre, il somministratore, ha il compito di informare il lavoratore sui rischi sulla sicurezza e la salute relativa al lavoro che andrà a svolgere.

Il modello legale del contratto di somministrazione

Il modello legale del contratto di somministrazione è presentato nell’articolo 21 d.lgs.276/2003. Questo modello prevede di indicare il numero dei lavoratori assunti con le relative mansioni da essi svolte. Inoltre, l’azienda utilizzatrice del lavoratore somministrato, non ha il potere di andare a modificare le mansioni del lavoratore stesso, senza prima informare il somministratore. Se lo fa, si assume tutte le responsabilità che ne derivano. Il potere direttivo resta nelle mani del somministratore, che può decidere di cambiare la mansione del lavoratore, di ritirarlo oppure di licenziarlo prima della fine del contratto. La legge detta un’altra regola molto importante relativa al contratto. Il somministratore, deve informare il lavoratore sui rischi relativi alla sicurezza e salute, direttamente connessi all’attività di lavoro, oltre ad addestrarli sul corretto uso degli strumenti di lavoro che andranno ad adoperare.

Tuttavia, il contratto di fornitura, può anche prevedere che questi obblighi siano a capo dell’azienda utilizzatrice, in tal caso deve essere esplicitamente riportato nel contratto. L’azienda utilizzatrice è responsabile di tutti gli obblighi di protezione che sono previsti nei confronti del lavoratore, così come è direttamente responsabile della violazione degli obblighi di sicurezza che sono ben individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Contratto di somministrazione

Sulla questione è intervenuto anche uno dei testi riconducibili al c.d. Jobs Act, cioè il d.lgs. 15 giugno 2015 n°81 per quanto riguarda la somministrazione del lavoro, andando a definire il contratto di somministrazione stesso, attraverso gli articoli 30-40 (costituenti Capo IV Somministrazione Lavoro) attualmente vigente. Nello specifico, l’articolo 30 definisce il contratto di somministrazione come un contratto a tempo indeterminato o determinato con cui l’agenzia di somministrazione, mette a disposizione di un’azienda utilizzatrice i suoi dipendenti. Questi, per tutta la durata della missione, andranno a svolgere la propria attività professionale sotto il controllo e la direzione dell’utilizzatore. Il contratto di somministrazione è diverso dai classici contratti, in quanto è caratterizzato dalla presenza di tre soggetti, il somministratore, l’azienda utilizzatrice ed il lavoratore somministrato.

In questo caso si verifica in maniera evidente una scissione tra la titolarità del rapporto di lavoro e l’esercizio dei poteri direttivi. Il dipendente è assunto e pagato dal somministratore ma effettivamente lavora per l’azienda utilizzatrice che lo controlla e dirige.

Il lavoratore presta il suo servizio per il somministratore e l’utilizzatore

Il lavoratore somministrato, se riflettiamo a fondo sulla questione, lavora sia per il somministratore che per l’utilizzatore. Cerchiamo di capire meglio questo passaggio che potrebbe depistare. Il lavoratore, ovviamente presta servizio per l’utilizzatore, che lo va ad inserire all’interno dell’organizzazione aziendale, dove lo dirige e lo controlla. Dall’altra parte, il lavoratore presta il suo servizio anche nell’interesse del somministratore, infatti tramite tale lavoro il somministratore stesso adempie agli obblighi che ha nei confronti dell’azienda utilizzatrice. In parole semplici, sia il somministratore che l’utilizzatore sono imprenditori che ricevono vantaggi economici grazie all’attività svolta dal lavoratore somministrato. Anche quest’ultimo ha i suoi vantaggi economici, in quanto viene comunque retribuito per la sua attività lavorativa effettivamente svolta.

Un rapporto contrattuale che suscita spesso confusione

C’è un intreccio di interessi giuridici, che devono dunque essere disciplinati da due contratti differenti. Dunque si tratta di un rapporto di lavoro particolare, proprio per l’insolito numero di partecipanti, sia per l’intreccio di interessi giuridici ed ovviamente economici. La cosa che resta certa, nonostante le varie legislazioni e modifiche apportate, è che il lavoratore in somministrazione gode degli stessi diritti e delle medesime tutele degli altri lavoratori.

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