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I nuovi requisiti per rimanere iscritti all’albo degli avvocati

Lo schema di regolamento del Ministero della Giustizia sui requisiti per rimanere iscritti all’albo degli avvocati ha ricevuto i pareri del CNF e del Consiglio di stato: vediamo quali sono le novità

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Nel 2012 è stata varata la nuova legge dell’ordinamento forense che ha previsto come condizione per poter rimanere iscritti all’albo degli avvocati l’esercizio della professione in maniera effettiva, continuativa, abituale e prevalente. La stessa legge ha delegato l’elaborazione dei criteri di accertamento dei requisiti per rimanere iscritti all’albo degli avvocati ad un regolamento da emanare tramite provvedimento del Ministero della Giustizia.

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image by Andrey_Popov

Secondo la prima bozza di regolamento, varata all’inizio di quest’anno, la professione forense si intende esercitata in maniera continuativa ed effettiva se l’avvocato:

1) è titolare di una partita IVA;

2) ha trattato nel corso dell’anno cinque affari, sia di tipo giudiziale che stragiudiziale, i quali potranno essere conferiti anche da parte di un collega e non necessariamente da parte di un cliente;

3) ha intestata un’utenza telefonica e usa dei locali esclusivamente per scopi professionali, anche se non necessariamente in modo esclusivo, ovvero in condivisione con altri colleghi, nell’ambito di un’associazione professionale o di una società professionale;

4) è in regola con il pagamento  del contributo d’iscrizione annuale al Consiglio dell’Ordine;

5) ha sottoscritto una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da responsabilità professionale;

6) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata;

7) è iscritto alla Cassa forense ed è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali annuali;

8) ha svolto l’attività di aggiornamento professionale.

La bozza del decreto elaborata dal Ministero della Giustizia è stata esaminata prima dal Consiglio Nazionale Forense e poi dal Consiglio di Stato.

Prima il CNF e poi l’organo di giustizia amministrativa, tramite due pareri, hanno suggerito lo stralcio di due degli otto requisiti originali previsti dalla bozza del decreto: quello relativo alla regolarità dei pagamenti dei contributi previdenziali e quello inerente la regolarità nel versamento del contributo annuale d’iscrizione all’albo ai rispettivi Consigli dell’Ordine.

Il Ministero ha accolto le proposte del Consiglio Nazionale Forense e infatti nel successivo parere del Consiglio di Stato si può leggere che: “L’Amministrazione precisa che all’art. 2 in questione su proposta del CNF sono stati eliminati due ulteriori requisiti inizialmente previsti (concernenti specificamente l’aver corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine e alla cassa di previdenza forense) in quanto collegati, ancorchè indirettamente, all’entità del reddito professionale che è espressamente escluso dalla norma primaria (art. 21, comma 1) quale requisito essenziale per la continuità dell’attività professionale”

I giovani avvocati

Dovranno dimostrare la sussistenza congiunta dei requisiti per rimanere iscritti all’albo degli avvocati i professionisti attivi da più di cinque anni e gli avvocati stabiliti, ovvero gli avvocati che hanno conseguito il titolo in un altro paese dell’Unione Europea. Il regolamento esclude quindi i giovani avvocati da quest’obbligo, anche alla luce del generale contesto di crisi in cui versano le nuove leve, i cui redditi professionali sono quasi dimezzati rispetto ai professionisti over 40, secondo l’Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati).

La cancellazione per la mancanza dei requisiti per rimanere iscritti all’albo degli avvocati

Gli avvocati potranno provare la sussistenza di tali requisiti con delle autocertificazioni che saranno controllate a campione dai rispettivi Consigli dell’Ordine. Qualora questi organismi contestino il mancato rispetto delle condizioni previste dal regolamento sarà chiesto all’avvocato di fornire osservazioni al fine di poter dimostrare il contrario. Nel caso in cui sia disposta la cancellazione dall’albo degli avvocati per non aver adempiuto agli obblighi di aggiornamento professionale e per non aver raggiunto la soglia di cinque affari trattati nell’arco di un anno, il professionista dovrà attendere almeno 12 mesi prima di potersi iscrivere nuovamente.

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