L’indennità ordinaria di disoccupazione o, meglio, la ex indennità ordinaria di disoccupazione non agricola, è una tradizionale forma di sostegno in capo a tutti i lavoratori che hanno perso il proprio posto di lavoro per motivi non imputabili alla propria volontà. In questo nostro approfondimento, cerchiamo di capire a chi spetti l’indennità di disoccupazione, quali sono i requisiti per ottenerla, quale sia la decorrenza prevista dalla legge per tale prestazione, a quanto ammonti l’assegno dell’indennità suddetta, e quando si perde il diritto a ricevere la stessa.
Indice
A chi spetta l’indennità ordinaria di disoccupazione
L’indennità di disoccupazione ordinaria spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni. Di contro, non spetta ai dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Requisiti
Tre sono i principali requisiti che disciplinano la possibilità di avere accesso all’indennità ordinaria di disoccupazione:
- stato di disoccupazione involontario
- almeno due anni di contribuzione contro la disoccupazione
- almeno un anno di contribuzione con la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
Come richiedere l’indennità ordinaria di disoccupazione
L’indennità è richiedibile all’INPS esclusivamente in via telematica attraverso i servizi web, il contact center o i patronati e gli intermediari dell’istituto.
Decorrenza
L’indennità ordinaria di disoccupazione spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno o dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda.
Per quanto tempo spetta
Nel 2014 l’indennità ordinaria di disoccupazione spetta per 8 mesi se il disoccupato non ha compiuto i 50 anni, per 12 mesi se ha compiuto 50 anni ma non ha superato i 55 anni, 14 mesi se il disoccupato ha già compiuto 55 anni.
Dal 2015 i termini sono rispettivamente incrementati a 10 mesi per disoccupato di età inferiore a 50 anni, 12 mesi per età tra 50 e 55 anni, 16 mesi per età superiore ai 55 anni (compiuti).
Quanto spetta
La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98); o al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l’anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
Quando si perde
Stando a quanto affermato dall’Inps sul proprio sito web, l’indennità si perde nelle seguenti ipotesi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
- inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
- pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
- rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
- mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.
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