Un manager non può essere chiamato a rispondere penalmente dopo un infortunio sul lavoro subito da un proprio collaboratore, e che poteva essere evitato solo se il caporeparto avesse vigilato con accuratezza. È questa la natura della sentenza 33417/14, pubblicata il 29 luglio scorso dalla Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, e in grado di riaccendere l’attenzione sull’annoso problema degli infortuni sul lavoro, e sulla necessità di attribuire le giuste responsabilità a ogni figura professionale.
In maniera più specifica, la sentenza ha affermato che non si può condannare il presidente del consiglio di amministrazione di una società, solamente perché un operaio è caduto dalla scala nel tentativo di far riprendere la produzione. E, anche se manca la nomina di un rappresentante per la sicurezza, è comunque escluso che il legale rappresentante dell’azienda possa essere chiamato a rispondere penalmente dopo un infortunio che si sarebbe potuto evitare se il caporeparto avesse correttamente supervisionato.
Infortuni sul lavoro: la sentenza della Corte
Secondo la natura della pronuncia della Suprema Corte, in particolare, verificare che l’attrezzo sia utilizzato secondo le prescrizioni della casa produttrice non richiede poteri organizzati o impegni di spesa, ed è un compito che può pertanto ritenersi implicito nell’articolazione dell’impresa in reparti. Il quotidiano Italia Oggi, sul merito, ricordava quindi che non si possono attribuire responsabilità penali al preposto della sicurezza senza il c.d. “giudizio controfattuale”, ovvero senza stabilire che il sinistro non si sarebbe verificato se la scala dalla quale è caduto l’operaio fosse stata usata correttamente a forbice (come prevedono le istruzioni sulla sicurezza dell’attrezzo) e non appoggiata contro il muro.
Viene così respinta la natura della precedente sentenza che condannava a 15 giorni di carcere il presidente di una cooperativa di macellazione carni. Una sentenza definita dal contenuto contraddittorio, perchè se da una parte riconosce che l’azienda è di grandi dimensioni (e occupa mille persone su un’area di oltre 10 mila metri quadrati) dall’altra condannava il legale rappresentante della società, nonostante sotto di lui vi fossero il direttore dello stabilimento e i singoli capi reparto.
Ne consegue che, in sintesi, la presenza di figure intermedie tra il top manager e l’operaio, implica un implicito passaggio di responsabilità di vigilanza tra il primo e le figure preposte ai singoli reparti (nella fattispecie, il direttore dello stabilimento, e i capi reparto).
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