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Inps “trasforma” in dipendenti gli associati in partecipazione con apporto di lavoro

Qualche giorno fa l’Inps ha diramato una interessante circolare che interviene sul tema della stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, puntando in tal modo a promuovere l’occupazione mediante l’attesa stabilizzazione degli stessi in lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La circolare cerca pertanto di trasformare la figura degli associati con solo apporto di …

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Qualche giorno fa l’Inps ha diramato una interessante circolare che interviene sul tema della stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, puntando in tal modo a promuovere l’occupazione mediante l’attesa stabilizzazione degli stessi in lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

La circolare cerca pertanto di trasformare la figura degli associati con solo apporto di lavoro in lavoratori dipendenti, permettendo a questi ultimi di poter conseguire i vantaggi derivanti da tale forma contrattuale.

Stando a quanto sancito dalla circolare, possono beneficiare della trasformazione tutte quelle aziende che hanno stipulato dei contratti collettivi con le associazioni dei lavoratori tra la data del 1 giugno 2013 e del 30 settembre 2013, a patto che tali accordi prevedano l’assunzione – mediante contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – di soggetti che sono stati parti di contratti di associazione in partecipazione con l’apporto del solo lavoro.

Le assunzioni potranno essere effettuate anche mediante contratti di apprendistato, e godranno in ogni caso dei benefici previsti dalla legge per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con conseguenti incentivi all’assunzione, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

L’art. 3 della circolare informa inoltre che sono ammessi all’utilizzo del nuovo istituto quei datori di lavoro che erano titolari di contratti di associazione in partecipazione in essere o cessati da non più di cinque anni dall’entrata in vigore della nuova norma. L’adesione può altresì essere estesa a quelle aziende che sono state destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi: tali provvedimenti verranno sospesi sino all’esito della verifica che l’Inps dovrà svolgere relativamente alla correttezza degli adempimenti.

Si tenga altresì conto che per beneficiare del provvedimento di stabilizzazione il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento di un contributo straordinario integrativo, finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale del lavoratore, pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico di ogni associato (si terrà conto dell’importo della contribuzione dovuta a carico degli associati per i compensi erogati negli ultimi sei mesi di vigenza del contratto).

A quel punto, se la verifica da parte dell’Inps andrà a buon fine, verranno estinti gli illeciti previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, eventualmente anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della nuova norma. Viene pertanto meno l’efficacia dei provvedimenti amministrativi che siano seguiti a contestazioni sui rapporti di lavoro, così come le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili delle contestazioni sui rapporti di lavoro.

Tutte le aziende che fossero interessate alla procedura di stabilizzazione dovranno inviare, entro il 31 gennaio 2014, alla sede Inps competente per territorio, il contratto collettivo, gli atti di conciliazione, i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario e la domanda di adesione alla stabilizzazione predisposta dall’Istituto.

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