Il Jobs Act degli autonomi è un disegno di legge collegato alla Legge di Stabilità 2016 ed è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Ora passerà alle Commissioni parlamentari e poi all’esame delle aule. Questo provvedimento interessa il popolo delle partite Iva e introduce delle misure anche in materia di lavoro agile, il cosiddetto “smart working”. I destinatari del disegno di legge sono tutti i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS, ovvero privi di un ordine di riferimento, e i professionisti appartenenti agli albi, eccetto che per le norme in materia di previdenza e malattia poiché per loro continueranno a valere le regole delle casse di appartanenza.
Restano esclusi quindi piccoli imprenditori, artigiani e commercianti iscritti alla Camera di Commercio. I fondi stanziati a copertura delle misure introdotte sono 10 milioni per il 2016 e 50 per il 2017. Vediamo quali sono le misure più rilevanti che potrebbero cambiare il mondo delle partite Iva.
Interessi per ritardato pagamento
La disciplina sugli interessi moratori (D.Lgs. 231/2002) sarà applicabile anche ai rapporti commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, e tra lavoratori autonomi. Da ciò deriva che in caso di ritardato pagamento delle fatture, il committente sarà obbligato a corrispondere gli interessi moratori al lavoratore. Il decreto sugli interessi di mora è stata introdotto su spinta europea per far fronte alla spinosa questione dei ritardi nei pagamenti, ma il suo ambito di applicazione è (per lo meno fino a che non entrerà in vigore il nuovo disegno di legge) circoscritto alle transazioni commerciali tra imprenditori e tra imprenditori e pubblica amministrazione. In forza di una modifica del 2012, il provvedimento prevede, tra l’altro, che in assenza di diverse previsioni contrattuali il termine massimo per il pagamento delle fatture è di 30 giorni. Nonostante ciò la misura non ha mostrato finora un’effettiva efficacia poiché chi lavora con la pubblica amministrazione sa bene che i ritardi nei pagamenti sono cronici e connessi anche alla mancanza dei fondi, e anche nei rapporti tra imprese, i ritardi sono una prassi diffusa e strettamente connessa al generale contesto di crisi.
Jobs Act degli autonomi: le clausole contrattuali abusive
L’articolo 3 del Jobs Act degli autonomi definisce le clausole cosiddette abusive del contratto concluso tra lavoratore autonomo e committente. Saranno da considerarsi tali, e quindi inefficaci, quelle che attribuiscano al committente il potere di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, che prevedano termini di pagamento superiori a 60 giorni e che consentano al committente di recedere senza preavviso da contratto per prestazioni continuative. Sarà considerata abusiva anche la condotta del committente che si rifiuti di stipulare il contratto in forma scritta. Per far valere la nullità di queste clausole o condotte, il lavoratore autonomo dovrà rivolgersi al giudice del lavoro, a cui potrà chiedere la condanna del committente al risarcimento del danno.
Deducibilità spese di formazione
Le spese per corsi di formazione, aggiornamento e master, saranno deducibili per un massimo di 10 mila euro e per un massimo di 5 mila euro le spese per la certificazione delle competenze. Mentre saranno integralmente deducibili le spese sostenute per assicurarsi contro i mancati pagamenti.
Sportello presso i Centri per l’Impiego
Altra novità prevista nella bozza di Jobs Act degli autonomi è il coinvolgimento dei Centri per l’Impiego in questa riforma. Infatti il disegno di legge prevede l’attivazione di uno sportello presso i CPI destinato ai lavoratori autonomi. La misura inevitabilmente genera alcune perplessità dal momento che i CPI, dalla loro introduzione sino ad oggi, come rilevato qui, non hanno ottenuto risultati soddisfacenti nemmeno in materia di lavoro dipendente.
Appalti pubblici
Un altro articolo dello Statuto introduce una novità assoluta: la possibilità per i lavoratori autonomi di partecipare agli appalti pubblici. Finora non era stato possibile, anche perché l’appaltatore, secondo il codice civile, è necessariamente un’impresa, in cui l’attività è organizzata. Per gli appalti pubblici (presumiamo compatibilmente con le opere da realizzare), le cose cambieranno e verranno offerte ai lavoratori autonomi tutte le informazioni per poter partecipare. Inoltre il Jobs Act degli autonomi prevede l’equiparazione di questi lavoratori alle piccole e medie imprese per l’accesso ai fondi strutturali europei.
Indennità di maternità
Per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata dell’INPS, l’indennità di maternità sarà erogata indipendentemente dall’effettiva astensione dell’attività lavorativa. Oggi non è così: per poter ricevere l’indennità la lavoratrice deve necessariamente dimostrare l’astensione dal lavoro.
Congedo parentale
Il congedo parentale per un massimo di sei mesi sarà fruibile anche da lavoratori autonomi genitori di bambini nati dopo il primo gennaio 2016, fino al loro terzo anno di età.
Gravidanza, infortunio, malattia
In caso di gravidanza, infortunio o malattia, i rapporti tra lavoratori autonomi e committente potranno essere interrotti per un periodo massimo di 150 giorni. Durante questo periodo il lavoratore non avrà diritto al corrispettivo. In caso di evento grave che impedisca di lavorare per più di 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali verrà sospeso per un massimo di due anni. Al termine della sospensione, i contributi pregressi dovranno essere versati a rate, per un periodo fino al triplo rispetto a quello della sospensione.
Tutela della malattia
Il Jobs Act degli autonomi prevede per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS l’equiparazione delle terapie oncologiche alla degenza ospedaliera ai fini dell’indennità da erogare. Questa misura, inserita nella prima bozza e poi sparita nelle versioni circolate successivamente, ha suscitato nei giorni scorsi tantissime polemiche. Ma grazie alla battaglia sui social network a suon di hashtag #NonCiGarba, promossa da Acta, e a quella di Daniela Fregosi, la misura è ricomparsa nella bozza approvata dal Consiglio dei Ministri.
CO.CO.CO.
In ultimo il disegno di legge definisce collaborazione coordinata quel rapporto in cui la prestazione, pur se coordinata di comune accordo tra le parti, venga svolta in maniera autonoma. In questo modo viene esclusa dalla presunzione di subordinazione prevista dal Jobs Act, secondo cui le collaborazioni a carattere personale, continuativo, nella quali il committente scelga tempo e luogo di lavoro devono essere trasformate in lavoro subordinato.
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