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Licenziamento, legittimo se non si comunica tempestivamente la malattia

La Corte di Cassazione ci ricorda che è legittimo il licenziamento del lavoratore che non comunica tempestivamente l’assenza per malattia.

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La Corte di Cassazione ha recentemente affermato – con sentenza n. 26465/2017 – che è legittimo il licenziamento di quel lavoratore che non comunica al proprio capo la malattia, se tale mancata comunicazione non è “giustificata” da un impedimento dimostrabile. Una decisione che ricalca quanto previsto dal CCNL di categoria, e quanto già affermato dalla Corte d’appello, che aveva invece ribaltato una precedente pronuncia da parte del giudice di primo grado.

Licenziamento

Il caso

Il caso vede protagonista un lavoratore che, assentatosi per malattia, non comunica tempestivamente e con le modalità previste dalla vigente normativa le proprie condizioni. Licenziato dal proprio datore, il lavoratore avvia l’iter giudiziario ottenendo soddisfazione in primo grado, visto e considerato che il giudice afferma che il lavoratore stesso  era unicamente inadempiente del tardato o assente invio del documento che attestava la patologia, ipotesi dinanzi la quale il Contratto collettivo nazionale di settore prevede una sanzione di natura conservativa, e non una sanzione definitiva come il licenziamento con preavviso, che è di contro stimato per assenze non adeguatamente motivate.

In secondo grado, la Corte d’appello ribalta tale scelta dichiarando che ricorre l’ipotesi di assenza ingiustificata se il dipendente non avvisa l’azienda entro il primo giorno di mancanza dal luogo di lavoro e non spedisce al medico che dichiara la malattia entro e non oltre il secondo giorno dal suo avvio, tranne che non ricorra il caso di una giustificata impossibilità a procedere alla spedizione di questo documento.

In altri termini, i giudici di appello evidenziano come il Contratto collettivo nazionale consideri, in caso di patologia, un’assenza ingiustificata quale quella che può dipendere dalla carente comunicazione al avviso del datore di lavoro dell’assenza e delle sue motivazioni, al di là dell’effettiva permanenza della condizione di patologia. Inoltre, nell’ipotesi in cui l’assenza ingiustificata si protragga per più di quattro giornate consecutive, può applicarsi il provvedimento del licenziamento con preavviso, e di contro il provvedimento conservativo sarà concernente solo il caso in cui il dipendente non motiva l’assenza entro il giorno dopo a quello dell’inizio assenza o comunque non la motiva per un periodo di meno quattro giornate.

La decisione della Suprema Corte

In tale quadro argomentativo interviene la Suprema Corte, che rammenta come il focus della contestazione sia rappresentato dalla mancanza dal luogo di lavoro senza che vi fosse una giustificazione motivata, mentre in attesa di giudizio il datore di lavoro si era mosso con un provvedimento di licenziamento sostenendolo sull’elemento della mancata comunicazione del prolungamento della condizione patologica..

Con l’occasione, la Corte ricorda come “tanto il licenziamento quanto la tesi difensiva svolta dalla società in giudizio vertevano sull’assenza ingiustificata dal lavoro protrattasi per oltre quattro giorni, in cui la nozione di “ingiustificatezza” costituisce nozione non astratta, ma definita dalla contrattazione collettiva”.

I giudici di Cassazione hanno poi esaminato il CCNL di categoria, ricordando come all’art. 2, rubricato “Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro”, venga chiaramente previsto come nell’ipotesi di patologia, il dipendente debba avvisare l’azienda non oltre il primo giorno di mancanza dal luogo di lavoro, inviando alla stessa azienda il documento attestate la patologia entro due giorni dall’avvio dell’assenza. Nel caso di prolungamento della condizione di impossibilità a lavorare, la situazione deve essere aggiornata al datore di lavoro entro il primo giorno in cui il dipendente sarebbe dovuto rientrare al lavoro, mediante documenti medici che devono essere spediti entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di mancanza indicata nel documento precedente. Solo in caso di mancanza di queste comunicazioni, tranne che nel caso in cui l’impossibilità di inviare i documenti sia giustificata, l’assenza dal luogo di lavoro potrà essere valutata come ingiustificata.

Il CCNL precisa inoltre che va incontro alle sanzioni di ammonimento per iscritto, multa o sospensione il dipendente che non provvede a giustificare la mancanza dal luogo di lavoro entro il giorno dopo al giorno di avvio delle assenze (anche in questo caso, fatto salva l’ipotesi di una giustificata motivazione). L’ammonimento sarà applicato solo per le carenze di rilevanza minore, mentre la multa o la sospensione dovranno essere indicate per quelle di rilevanza maggiore. Peraltro, l’art. 10 disciplina il licenziamento con preavviso contemplando alla lettera F l’elemento delle carenze non giustificate dal luogo di lavoro che durino oltre quattro giornate consecutivamente, o le assenze che vengono ribadite per almeno tre volte nell’arco di un anno, nel giorno successivo alle festività, o alle ferie.

Ne deriva pertanto che i provvedimenti di natura conservativa vengono ricondotti in relazione ai casi in cui il ritardo in cui si comunica l’assenza o il documento medico giustificativo, non sia pari o superiore ai quattro giorni. Se è superiore, si giunge dunque a integrazione la più significativa stima di CCNL sul licenziamento con preavviso

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