La Corte di Cassazione, con la sentenza 2012 dello scorso gennaio ha sancito l’insussistenza del reato di mobbing, nel caso in cui il datore di lavoro o il dirigente utilizzi modi autoritari e non sempre cortesi nei confronti dei dipendenti. Il caso è quello di un dirigente medico chiamato in causa da un suo sottoposto, che formulando la richiesta di risarcimento del danno morale esistenziale nei confronti del primo, si è visto rifiutare tale richiesta.

Gli Ermellini, avvalendosi anche di quanto sancito dalla Corte di Appello, hanno constatato la mancanza dell’intento persecutorio, in quanto il dirigente, a quanto è stato possibile apprendere burbero con tutti, godeva comunque di ottima stima da parte dei colleghi e degli altri sottoposti, visto e considerato essere stato giudicato come efficiente, attento e disponibile anche a “svolgere mansioni non di sua competenza”.
Il fatto di utilizzare espressioni “inurbane” od eventualmente anche “linguaggio scurrile”, non integra in nessun modo il reato di mobbing. Insomma se è forse possibile aprire una discussione sul piano umano, dal punto di vista legale e lavorativo il comportamento del dirigente (un caposala), per la Cassazione è scevro da qualsiasi condotta scorretta, in quanto, in quanto, tale dirigente, è risultato essere “sempre attento alle necessità del reparto, capace di distribuire efficacemente il lavoro tra gli addetti, esigente con tutto il personale sottoposto il suo coordinamento”.