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Molestie sul lavoro: cosa fare e come comportarsi

Quante persone nel mondo hanno vissuto o stanno vivendo storie di molestie? Supponiamo tante anzi tantissime ma l’importante e non aver paura e denunciare l’accaduto.

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Ognuno di noi si augura che il luogo di lavoro sia un posto dove poter svolgere la propria professione nella massima serenità. Per molte persone questa serenità rimane però solo sulla carta, per molteplici aspetti. Tra quelli sicuramente più allarmanti e devastanti per le persone, meritano un triste primato le molestie a sfondo sessuale, molto meno rare di quanto si possa immaginare.

molestie sul lavoro

Cosa si intende per molestia

Partiamo però dal definire cosa si intenda per molestia sessuale. Il codice penale italiano, nell’articolo 660 delinea i reati di molestia o disturbo alle persone, pur non circoscrivendo la sfera in cui questi reati possono essere compiuti. Chiara è invece la pena applicabile, che prevede fino a sei mesi di reclusione. Molto diverso è invece il caso delle violenze, che possono portare a pene commisurate al danno arrecato dalla violenza stessa, con la reclusione fino a dieci anni.

Pur in assenza di un reato esplicito di molestia sessuale però, diversi codici di condotta delineano i contorni di questo reato. Citiamo ad esempio il Codice di Condotta della Comunità Europea, che così definisce le molestie: “Ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, ivi inclusi atteggiamenti male accetti di tipo fisico, verbale o non verbale.”

Non è citato esplicitamente il mondo del lavoro sul quale ci stiamo concentrando, ma questa definizione consente di individuare esattamente il campo delle molestie, ovunque siano esse perpetrate.

Molestie sessuali: i dati

L’estensione del fenomeno delle molestie sessuali fa comprendere come la tematica sia di stretta attualità e urgenza. Secondo un rapporto Istat pubblicato ad inizio 2018, il 43,6% delle donne di età compresa tra i 14 e 65 anni avrebbe subito almeno in un’occasione delle molestie a sfondo sessuale.

Se si considera solo l’ambiente di lavoro, la ricerca riporta che l’8,9% delle donne ha subito qualche tipo di molestia. Si tratta in totale di circa 1,4 milioni di persone nell’arco della vita. Anche se in diminuzione, non sono però rassicuranti nemmeno i dati riferiti ai tre anni precedenti alla rilevazione; 425.000 donne sarebbero infatti state vittime di molestie sul luogo di lavoro.

I dati potrebbero però essere anche maggiori, in quanto in molti casi la donna decide di non denunciare l’accaduto, sopratutto per il timore di perdere il posto di lavoro o di subire qualche tipo di ritorsione.

Abbiamo fino ad ora parlato di donne, ma le molestie sessuali coinvolgono anche il genere maschile, vittima di violenze anche loro ma in percentuale minore rispetto al genere femminile. Si stima infatti che nel totale delle vittime di violenza, il 5,2% degli uomini abbia subito un qualche tipo di molestia nel corso della vita. Non meno significativi i dati relativi ai tre anni precedenti la ricerca, che innalzano al percentuale la 6,4% (rispetto al 13,4% delle donne).

Lasciamo l’interessante ricerca e riportiamo l’esperienza diretta di due donne, colpite da molestie sessuali sul lavoro.

Molestie sul lavoro: testimonianze

G. F. è una donna di 35 anni e lavora in un’azienda veronese. Il suo capo la molesta sessualmente. Lei è tentata di denunciare la vicenda, ma il suo contratto a termine è in scadenza e lei spera di ottenere l’assunzione a tempo indeterminato. Tace, sperando che la situazione migliori. L’azienda la apprezza e viene confermata. Ma il suo superiore, lungi dallo smettere, raddoppia le «attenzioni». G. F. non sa cosa fare, non vuole far scoppiare un caso. Ma lo stress si fa pesante, mina la sua vita personale. Alla fine il rapporto con il suo compagno salta, va a vivere da sola. È ancora più debole di fronte alle molestie del suo capo. Messa alle corde, finisce per compiere degli errori. Il suo superiore infierisce, la mette in cattiva luce. G.F. si ritrova senza lavoro e senza vita privata.

V.B. è una ragazza di 33 anni che alcuni anni prima ha dovuto lasciare il suo lavoro ben retribuito perché sfinita dalle continue avance del suo boss “faceva in modo di organizzare trasferte lavorative dove fossi a lui indispensabile, ero sfinita una volta è entrato nella mia stanza d’albergo voleva…..insomma da lì ho detto basta non potevo più, mi stavo esaurendo così ho dovuto lasciare il lavoro”.

In entrambi i casi la molestia ha portato all’abbandono del posto di lavoro, una soluzione che permette alla vittima di liberarsi dall’oppressione del suo molestatore, ma che non consigliamo di scegliere come prima opzione (nel limite del possibile).

Molestie sul lavoro: quando la giustizia fa il suo dovere

Ma agire si deve e si può come ha fatto Malgorzata Poniatowska, una donna di Adelaide in Australia che ha ottenuto un risarcimento record per molestie sessuali sul lavoro, pari a circa 265 mila euro, più il rimborso delle spese legali, dopo aver fatto causa all’azienda datrice di lavoro per non aver agito dopo i suoi reclami.

La corte federale ha ordinato alla società immobiliare Hickinbotham Homes di risarcire Malgorzata Poniatowska, di 35 anni, che ha affermato di essersi lamentata per le molestie, che includevano pesanti allusioni, sms e foto porno mandate al suo cellulare. Ma alla fine è stata lei a venire licenziata. Il giudice John Mansfield ha stabilito che la ditta ha discriminato Poniatowska, trattandola in maniera “meno favorevole” di come avrebbe trattato un uomo, e di conseguenza la querelante ha sviluppato depressione e ansia. “Sono felice non solo per me, ma per tutte le persone che sono molestate sul lavoro“, ha detto la donna fuori del tribunale. “Raccomando di non aver paura di battersi per i propri diritti“.

Vedremo nei paragrafi successivi alcuni consigli da adottare per il contrasto delle molestie. Concentriamoci però prima sulle più recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Le sentenze di Cassazione

Le molestie di tipo sessuale, quando dimostrabili, sono punite da parte della giustizia con pene più o meno importanti. In alcuni casi è anche possibile il riconoscimento di un risarcimento per i danni arrecati dalla molestia, commisurato anche alla gravità della molestia stessa.

Molto interessante per il tema delle molestie sul luogo di lavoro è la sentenza n. 7097 del 22.03.2018, che oltre a riconoscere la presenza della molestia, chiama in causa anche il datore di lavoro. Pur non essendo stato protagonista della molestia sessuale, anche il datore di lavoro è in parte responsabile, in quanto, nel caso specifico, non avrebbe saputo garantire al dipendente condizioni di lavoro adeguate al suo benessere psicofisico.

Succede talvolta che il molestatore non sia un collega, ma lo stesso datore di lavoro o un superiore. Un caso di questo tipo è stato portato davanti alla sezione penale della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 9225/2010 ha stabilito, in sintesi, che la molestia perpetrata da un superiore può essere considerata violenza privata. Nel caso specifico le molestie erano sfociate in veri e propri ricatti a sfondo sessuale, riconosciuti come tali dalla Corte.

Gli esempi potrebbero continuare; concentriamoci però su cosa può fare una persona vittima di molestie sul luogo di lavoro.

Molestie sul luogo di lavoro: cosa fare?

Nel caso si assista a qualsiasi tipo di molestia o si sia vittima diretta di questo tipo di azioni, consigliamo in primo luogo di raccogliere le testimonianze delle persone eventualmente presenti, o, dove possibile, di prove che dimostrino le molestie (come ad esempio e-mail o messaggi ricevuti).

  1. Nel caso in cui il molestatore sia un collega, è consigliabile parlarne in primo luogo con il datore di lavoro o con un superiore, che dovrebbero mettere in atto tutte le azioni possibili per interrompere la molestia (anche fino al licenziamento del persecutore).
  2. Alcune aziende, sia in campo privato sia pubblico, prevedono uno specifico codice di condotta, al quale si può fare riferimento, anche per conoscere le figure preposte alla difesa del lavoratore vittima di molestie.
  3. Anche in assenza di un codice, è possibile rivolgersi alla figura delle consigliere di parità, che sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali competenti ed autorizzati ad intervenire. La vittima di molestie può scegliere anche di chiedere aiuto ad uno sportello di ascolto, disponibile sia nei centri antiviolenza, sia presso le sedi di alcuni sindacati.
  4. Di solito alcune persone preferiscono recarsi prima presso i centri di ascolto, in modo da sapere come comportarsi, sopratutto a fronte del rischio della perdita di lavoro per eventuali ricatti. Ogni caso va valutato con attenzione dalle persone competenti in materia, ma ricordiamo che in presenza di molestie, la vittima può scegliere anche di rivolgersi direttamente a Polizia o Carabinieri, eventualmente dopo aver consultato un avvocato di fiducia.
  5. Come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, la corresponsabilità del datore di lavoro ci permette di suggerire l’importanza del rendere partecipe l’azienda di questo tipo di comportamenti, che tuttavia in alcuni casi vengono erroneamente sminuiti, soprattutto nel caso delle molestie verbali.

Concludiamo invece con un consiglio su cosa non fare: subire ed accettare le molestie, di qualsiasi tipo esse siano. In primo luogo per garantire se stessi e in secondo luogo per altre persone, che in futuro potrebbero trovarsi nelle stesse condizioni, portando avanti così un reato che andrebbe invece interrotto nel modo più rapido ed efficace possibile.

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