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Naspi: anche i precari della scuola possono richiedere l’indennità di disoccupazione

Anche i precari nel settore scolastico, che tra qualche giorno vedranno scadere il proprio contratto, possono presentare la domanda di disoccupazione Naspi. Questa deve essere inviata all’Inps in maniera telematica entro 68 giorni dalla fine del rapporto lavorativo.

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Anche i precari della scuola, che tra poco vedranno scadere il proprio contratto di lavoro, possono fare richiesta di Naspi, ossia l’indennità di disoccupazione. Ecco come e quando poter presentare la domanda.

assegno di mantenimento

Naspi: a sostegno di chi ha perso il lavoro

L’indennità di disoccupazione, detta anche Naspi, è una prestazione di carattere economico a sostegno dei lavoratori dipendenti che, in maniera involontaria hanno perso il lavoro. Tale misura fu introdotta il 1° maggio 2015 in sostituzione della Aspi (Assicurazione Sociale per l’Impiego). Dunque, si tratta di un sostegno economico, erogato mensilmente, ai lavoratori che per motivi esterni alla loro volontà, hanno perso il posto di lavoro. Anche i precari nel settore scolastico che a fine mese, con la chiusura dell’anno scolastico vedranno scadere il proprio contratto, possono fare richiesta all’Inps per ricevere l’indennità di disoccupazione Naspi. Vediamo chi può fare richiesta e come.

Chi può accedere e chi non può accedere all’indennità di disoccupazione

Come accennato in precedenza, non tutti possono presentare la domanda per ricevere il sostegno economico. Prima di tutto il lavoratore subordinato deve aver perso la sua occupazione per cause esterne alla sua volontà. Inoltre, possono presentare domanda:

  • Gli apprendisti
  • i soci lavoratori delle cooperative aventi un rapporto di lavoro subordinato con tali cooperative;
  • personale artistico, sempre con un rapporto di lavoro subordinato;
  • I dipendenti presso le pubbliche amministrazioni a tempo determinato.

Sono queste le categorie di soggetti che possono fare la domanda dell’indennità di disoccupazione. Vediamo ora chi non può presentare la domanda:

  • I dipendenti presso le pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato;
  • gli operai agricoli sia a tempo indeterminato che determinato;i lavoratori extracomunitari con permessi di soggiorno per lavori di carattere stagionale;
  • i lavoratori che hanno ormai maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
  • i titolari dell’assegno di invalidità, nel caso in cui non optano per la Naspi.

Sono questi alcuni importanti criteri da tenere in considerazione prima di inviare la domanda per la disoccupazione.

Naspi: quando deve essere presentata e quanto dura il periodo di indennità?

L’indennità di disoccupazione è una prestazione economica corrisposta mensilmente al soggetto beneficiario. Per poter godere di tale servizio, i soggetti disoccupati, devono presentare la domanda all’Inps solo ed esclusivamente in modalità telematica entro e non oltre 68 giorni dalla fine del rapporto lavorativo. Se la domanda viene presentata dopo o attraverso altre modalità, non verrà tenuta in considerazione ed il soggetto perderà l’indennità. Ed ancora, la misura economica a sostegno dei disoccupati, è corrisposta per un massimo di 24 mesi, cioè per il numero di settimane pari alla metà di quelle lavorative negli ultimi 4 anni. Sono esclusi dal calcolo Naspi tutti i periodi contributivi per cui si è ottenuta già la disoccupazione.

Come presentare la domanda relativa all’indennità di disoccupazione

La domanda per beneficiare della Naspi deve essere inoltrata all’Inps esclusivamente in modalità telematica ed attraverso uno dei canali di seguito elencati:

  • attraverso i servizi telematici presenti sul sito Inps a cui il cittadino può accedere personalmente, adoperando il proprio PIN;
  • il Contact Center integrato INPS – INAIL: telefonando il numero gratuito 803164 da rete fissa oppure il numero 06164164 da rete mobile;
  • Attraverso i servizi telematici messi a disposizione dagli enti di Patronato.

Qualsiasi tipo di domanda inoltrata con modalità e canali differenti da questi, sarà automaticamente eliminata e non presa in considerazione.

A quanto ammonta l’importo di indennità della domanda Naspi?

Vediamo ora la misura dell’indennità relativa alla Naspi.

  • La misura è quantificata al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali relativi agli ultimi 4 anni, nel caso in cui questa sia inferiore o pari l’importo stabilito dalla legge e rivalutato in base all’indice di variazione ISTAT. Per esempio, nel anno 2019 il 75% corrisponde a 1.221,44 euro  euro.
  • Al 75% dell’importo stabilito dalla legge più il 25% della differenza tra la retribuzione mensile media imponibile e 1.221,44 euro per l’anno 2019 nel caso in cui la retribuzione media imponibile supera l’importo stabilito sopraindicato.

In qualsiasi caso, l’ammontare della Naspi non può superare un tetto massimo di 1.328,76 euro al mese (importo aggiornato al 2019). Inoltre, all’indennità viene applicata una riduzione del 3% per ogni mese, a partire dal 91° giorno di prestazione della Naspi.

Da quando decorre l’indennità di disoccupazione

Vediamo ora da quando inizia a valere la Naspi, ossia la sua decorrenza. Questa spetta:

  • A partire dall’ottavo giorno dopo la fine del rapporto lavorativo (nel caso in cui la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno);
  • A partire dal giorno successivo la presentazione della domanda stessa, nel caso in cui tale domanda sia stata inviata dopo l’ottavo giorno;
  • Dall’ottavo giorno dopo la fine del periodo di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, quando la domanda è stata inoltrata entro l’ottavo giorno; a partire dal giorno successivo la presentazione della domanda di indennità, se questa è stata inoltrata dopo l’ottavo giorno;
  • A partire dall’ottavo giorno dal licenziamento per giusta causa, nel caso in cui la domanda sia stata inoltrata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo quello dell’invio della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno dal licenziamento stesso.

Nel caso in cui il soggetto trovi una nuova occupazione nel periodo in cui sta percependo la Naspi, questa può essere momentaneamente sospesa per poi essere di nuovo percepita. Dunque ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015 non si perde il diritto all’indennità stessa.

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