Secondo quanto afferma la Corte di Cassazione in una sua recente pronuncia, non è possibile licenziare il dipendente che non può comunicare la prosecuzione della malattia, e quindi il certificato ulteriore rispetto a quello originario, se il medico di base non è disponibile. A sancirlo la recente sentenza n. 10838/17 dello scorso 4 maggio, con la quale la Suprema Corte punta a disciplinare un tema particolarmente importante, che potrebbe interessare ben più di qualche nostro lettore.
La pronuncia sopra anticipata, infatti, ci permette di stilare alcune semplici regole di comportamento per tutte quelle persone che si trovano nella necessità di voler prolungare il proprio periodo di malattia ma, nel contempo, si trovano nella condizione di non poter comunicare con il proprio medico di base, attualmente assente.
Ebbene, innanzitutto per il dipendente interessato da una simile ipotesi rimane l’obbligo di comunicare all’azienda, anche per via telefonica, la protrazione della malattia. Se poi non è in grado di farsi rilasciare il certificato di prolungamento del periodo di malattia per una ragione che non è dipendente dal dipendente, bensì dal proprio medico, non è comunque possibile parlare di assenza ingiustificata e, dunque, il lavoratore non rischierà il licenziamento.
Appare infatti chiaro come il lavoratore non possa essere obbligato ad indicare sin dall’inizio della malattia i possibili sviluppi della stessa, non potendo l’azienda chiedere al lavoratore una prognosi sulla durata dell’assenza. Ne deriva che il lavoratore può farsi anche rilasciare un certificato medico per un solo giorno di malattia o per più giorni, fermo restando che al termine di questo periodo se la malattia non è terminata, dovrà comunicare al datore di lavoro l’ulteriore certificato medico di prosecuzione della malattia stessa.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore sia impossibilitato a inviare la certificazione per una causa a lui indipendente, ma ricondoucibile al proprio medico, non potrà subire alcuna sanzione (come il licenziamento), pur rimanendo fermo il proprio dovere di informare tempestivamente il datore della prosecuzione dell’assenza stessa (anche per le vie brevi).
Infine, nell’ipotesi in cui la malattia del lavoratore finisca prima del termine che viene indicato sul certificato medico, il dipendente sarà tenuto a comunicare la guarigione anticipata al datore di lavoro, oltre che all’Inps, potendo poi tornare prima al lavoro.
Insomma, traendo le conclusioni da quanto sopra abbiamo anticipato, non rischia affatto il lavoratore che ha avvisato l’azienda dell’inizio di malattia, e non ha poi potuto procurarsi il certificato di prosecuzione della malattia per assenza del medico di base, ma ha comunque informato l’azienda.
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