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Nuovo tirocinio universitario, ecco come funziona

Con la nuova Convenzione quadro sottoscritta dal Ministero dell’Istruzione e Università, e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, cambiano (ancora) le regole per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante. A partire dal prossimo anno accademico, pertanto, vanno in soffitta alcune delle indicazioni del precedente decreto legge 1/2012, e della successiva riforma delle …

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Con la nuova Convenzione quadro sottoscritta dal Ministero dell’Istruzione e Università, e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, cambiano (ancora) le regole per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante. A partire dal prossimo anno accademico, pertanto, vanno in soffitta alcune delle indicazioni del precedente decreto legge 1/2012, e della successiva riforma delle professioni di cui al dpr 137/12.

Ma cosa cambia per gli universitari che aspirano a diventare professionisti? Ad anticiparlo è il quotidiano Italia Oggi, che ha potuto mettere mano sulla convenzione alla firma del direttore generale del Miur, e che sostiene che le nuove indicazioni salveranno comunque tutti gli effetti già prodotti sugli attuali tirocinanti, ovvero coloro che, negli scorsi trimestri, avevano iniziato il praticantato con le vecchie regole.

Con un breve passo indietro, di fatti, possiamo ricordare come prima dell’entrata in vigore della legge 1/2012, poi attuata dalla riforma delle professioni, la durata del tirocinio fosse pari a 36 mesi, eventualmente svolti durante il corso di studi universitari per un massimo di due anni. Era inoltre previsto un periodo di tempo di 12 mesi di frequentazione effettiva in uno studio professionale, e veniva garantito l’esonero della prima prova scritta.

Dopo l’entrata in vigore della legge 1/2012, invece, la durata complessiva del tirocinio veniva abbassata a 18 mesi, con la possibilità di svolgere 6 mesi di tirocinio durante l’ultimo anno del corso, e 12 mesi di frequentazione effettiva all’interno di uno studio professionale. Veniva inoltre garantito, anche post riforma, l’esonero dalla prima prova scritta.

Con le nuove indicazioni, viene confermata ancora una volta la possibilità di fruire dell’esonero della prima prova dell’esame di stato per accedere alla sezione A o B dell’albo per coloro che hanno conseguito una laurea, e viene altresì ribadita la possibilità che gli atenei attribuiscano all’attività di tirocinio svolta nell’ultimo anno degli studi, un numero massimo di 9 crediti formativi universitari per la laurea triennale, e di 12 cfu per quella quinquennale: per ottenere ciò, tuttavia, è necessario che il tirocinio concomitante agli studi sia inquadrato all’interno della precedente redazione di un progetto formativo, della verifica del suo svolgimento effettivo e della valutazione di una relazione scritta elaborata dallo studente “beneficiario” dei cfu.

Per quanto attiene la valutazione, la stessa verrà effettuata sulla base di un’attestazione da parte del professionista, mentre la verifica sull’effettivo svolgimento del tirocinio, come intuibile, non potrà che ricadere tra le competenze dell’ordine.

Infine, affinchè le nuove indicazioni non siano incompatibili con lo status di coloro che hanno già avviato il proprio tirocinio con le precedenti regole, la convenzione precisa come a tutti coloro che a partire dal 24 gennaio 2012 sono stati iscritti nella sezione dei tirocinanti commercialisti in virtù delle pregresse convenzioni, verrà comunque riconsociuto un semestre di tirocinio purchè abbiano svolto almeno 250 ore di pratica professionale.

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