Una nuova pronuncia della Corte di Giustizia UE sull’orario di lavoro rafforza le tutele.
Negli ultimi giorni la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta sul tema degli orario di lavoro, arricchendo il proprio ventaglio di giudizi con un focus piuttosto interessante: per i lavoratori che non hanno una sede fissa, il tempo di trasferimento dal proprio domicilio al primo cliente della giornata deve essere considerato come orario di lavoro. lo stesso vale per quanto concerne il discorso inverso, per il ritorno del lavoratore nel proprio luogo di domicilio.
Ecco quali sono le motivazioni addotte dalla Corte di Giustizia UE.
La vicenda scaturisce dal ricorso proposto da una società spagnola che si occupa di impianti di antifurto e antincendio, che nel 2011 ha cambiato modello organizzativo chiudendo tutti gli uffici collocati nella regione, sostituendoli con una rete di operatori che sono dislocati sul territorio, dotati di apparecchiature utili per lo svolgimento del loro lavoro, auto e cellulare di servizio.
Ebbene, a costoro la Corte di Giustizia UE ha applicato la direttiva 88/2003, che in materia di organizzazione di orario di lavoro ha dichiarato che “nel caso in cui dei lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro”.
Dunque, nella fattispecie specifica, la società spagnola prevede che i propri tecnici si rechino nelle sedi dei propri clienti comunicando la lista degli interventi che andranno ad effettuare nella giornata, e che possono essere distanti anche più di 100 km dal proprio domicilio. La società considerava poi “tempo di riposo” la percorrenza da casa al primo cliente, e dall’ultimo cliente a casa. Di contro, la Corte ha ritenuto “che i lavoratori siano a disposizione del datore di lavoro durante i tempi di spostamento”, considerato che “i lavoratori non hanno pertanto la possibilità di disporne liberamente e di dedicarsi ai loro interessi”.
Altresì, precisa la Corte motivando la propria decisione, “la circostanza che i lavoratori comincino e terminino i tragitti presso il loro domicilio è una conseguenza diretta della decisione del loro datore di lavoro di eliminare gli uffici regionali e non della volontà dei lavoratori stessi”, precisando infine che “costringerli a farsi carico della scelta del loro datore di lavoro sarebbe contrario all’obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori perseguito dalla direttiva, nel quale rientra la necessità di garantire ai lavoratori un periodo minimo di riposo”.
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