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Pace fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su liti pendenti

Pace fiscale, arrivano i chiarimenti sulla definizione delle liti pendenti. La circolare n.6/2019 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, chiarisce un sacco di punti, chi può usufruire delle agevolazioni e chi invece è tagliato fuori.

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Arrivano i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda la definizione agevolata delle liti pendenti. La circolare n.6/2019 dell’Agenzia stessa, chiarisce chi può beneficiare dello sconto sulle liti e controversie tributarie.

 

Pace fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Arrivano i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda le liti pendenti. Attraverso la circolare n.6/2019, si chiarisce la definizione agevolata di liti pendenti, così come chi può beneficiarne e chi resta tagliato fuori dalle agevolazioni e sconti fiscali. La pace fiscale, prevede anche il trattamento delle liti pendenti. Fino ad ora non era ben chiaro il funzionamento e soprattutto chi poteva accedere agli sconti.

A due mesi dalla scadenza per presentare la domanda, arrivano i tanto attesi chiarimenti. La circolare pubblicata il 1 aprile, chiarisce quali sono gli atti che possono essere ammessi alla definizione agevolata di liti pendenti (controversie di carattere tributario). Ma non solo, tale circolare definisce anche, tutti quei procedimenti ed atti esclusi dal trattamento agevolato.

Pace fiscale: i chiarimenti sulla definizione di liti pendenti

La pace fiscale delle liti pendenti, è applicabile alle controversie di carattere tributario, pendenti in tutti i gradi e stati di giudizio (compreso quello in Cassazione).  Inoltre, si applica alle controversie conferite alla giurisdizione di carattere tributario, di cui l’Agenzia delle Entrate è parte, ed il cui ricorso in primo grado è stato notificato entro e non oltre il 24 ottobre 2018. Nella pace fiscale, anche i contrasti assegnati alla giurisdizione tributaria, che siano stati instaurati in maniera scorretta, davanti il Giudice ordinario o amministrativo. Dall’altra parte non sono definibili le liti che siano diverse da quelle tributarie ed instaurate in maniera erronea davanti alle Commissioni tributarie. Circolare che fa luce su tanti altri importanti aspetti della pace fiscale, in materia liti pendenti.

Pace fiscale: il pagamento a seconda dello stato della lite pendente

L’importo dovuto, viene calcolato in base al valore della controversia, nonché al grado e stato di giudizio. Dunque ogni controversia fiscale ha un valore differente. Vediamo le modalità con cui la pace contributiva può applicarsi:

  • Attraverso il pagamento della somma relativa la valore della controversia. Questo nei casi in cui, in data 24 ottobre 2018, sia stato notificato il ricorso di primo grado all’Agenzia delle Entrate, ma non ancora depositato presso la Commissione tributaria provinciale.
  • Attraverso il pagamento del 90% relativo al valore della controversia: nel caso di ricorso in primo grado, in cui in data 24 ottobre 2018, il contribuente si è costituito in giudizio, senza ricevere una decisione giurisdizionale di carattere non cautelare, in data 24 ottobre.
  • Attraverso il pagamento del 40% o del 15% relativo al valore della controversia, e differenziata in base al grado di giudizio. Questo nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate, risulti parte soccombente nell’ultima pronuncia giurisdizionale di carattere non cautelare, depositata in data 24 ottobre 2018
  • Ed infine, attraverso il pagamento del 5% relativo al valore della controversia stessa, nel caso in cui questa, in data 19 dicembre 2018, sia pendente davanti la Corte di cassazione e l’Agenzia delle Entrate è risultata, in tutti i gradi di giudizio, parte soccombente.

Pace fiscale: la scadenza entro il 31 maggio 2019

Per poter usufruire della pace fiscale in materia di liti pendenti, bisogna presentare un’apposita domanda, Il cui modulo si trova sul siti dell’Agenzia delle Entrate,entro e non oltre la scadenza fissata al 31 maggio 2019. Entro tale data, dovrà essere versata la prima rata, dunque il dovuto importo per ogni controversia autonoma. Se l’importo dovuto, per ogni controversia autonoma, è superiore i 1000 euro, è possibile pagare attraverso un massimo di 20 rate con uguale importo. Ecco le scadenze di tali rate:

  • Scadenza prima rata fissata al 31 maggio 2019
  • Rate successive, con scadenza il 31 agosto, il 30 novembre,28 febbraio e 31 maggio di ciascun’anno, partendo dal 2019
  • Scadenza ultima rata fissata il, 28 febbraio 2024

La pace fiscale solo per le liti che vedono coinvolta l’Agenzia delle Entrate

La circolare n.6/2019 specifica che la definizione agevolata delle liti pendenti, si può applicare solamente alle controversie che hanno l’Agenzia delle Entrate come controparte. Queste liti pendenti devono essere notificate entro il 24 ottobre 2018. Tali rapporti pendenti non devono essere esauriti alla data di presentazione della domanda (scadenza domanda 31 maggio 2019). Fuori dalla Pace fiscale, tutte le liti tributarie pendenti contro l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ossia l’ex Equitalia) in cui l’Agenzia delle Entrate, non solo non sia stata la destinataria dell’atto di impugnazione, ma non sia stata neanche chiamata in giudizio. Escluse dalla pace fiscale anche le controversie su sanzioni amministrative che, non hanno carattere tributario, anche se l’Agenzia delle Entrate sia chiamata in giudizio.

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