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Reddito di cittadinanza, l’INPS aggiorna i moduli online

L’INPS ha aggiornato i moduli del reddito di cittadinanza: ecco che cosa è cambiato e che cosa succederà nei prossimi giorni.

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Come anticipato nel nostro approfondimento di ieri, l’INPS ha aggiornato i propri moduli per la richiesta del reddito di cittadinanza, inglobando le indicazioni che erano emerge durante l’iter di conversione del decretone. Alcuni emendamenti hanno infatti apportato diverse modifiche ai requisiti che si dovrebbero rispettare per l’ottenimento di tale beneficio, con la conseguenza di aver indotto l’ente previdenziale a modificare la natura dei documenti di richiesta, proprio alla luce di tali cambiamenti.

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Cosa cambia nei moduli

Disponibili online sul sito internet inps.it, i nuovi moduli sembrano accogliere tutti i principali termini di modifica dei quali abbiamo parlato nel corso delle ultime settimane. Pertanto, via libera ai requisiti più favorevoli per accedere al reddito di cittadinanza da parte dei nuclei con disabili (la valutazione della situazione del proprio patrimonio finanziario in questo caso aumenta i massimali di 5.000 euro per ogni persona affetta da condizioni di disabilità, e di 7.500 euro per ogni persona affetta da condizioni di disabilità gravi).

Tra i nuovi requisiti, trova spazio anche una specifica particolarità per gli stranieri, che devono produrre documentazione aggiuntiva di certificazione del proprio nucleo familiare, rilasciata dalla autorità dello Stato estero competente per materia, e tradotta in lingua italiana, con legalizzazione da parte dell’autorità consolare.

Reddito di cittadinanza: cosa succede ora

Al fine di non inceppare la macchina del reddito di cittadinanza, avviata prima che il decretone venisse convertito in legge, chi ha presentato la domanda con i vecchi requisiti potrà avere accesso al reddito per una durata massima di 6 mesi. Chi invece ha presentato la domanda con decorrenza dal 1 aprile, dovrà rispettare tutti i nuovi requisiti per poter ottenere regolare accesso al sussidio.

Detto ciò, chi ha presentato o sta presentando la domanda, dovrà attendere l’evoluzione delle fasi successive, ovvero:

  • ricevere una comunicazione da parte dell’Inps, con cui viene dichiarato l’accoglimento o il rigetto della domanda, mediante e-mail o SMS, ai recapiti che sono stati indicati dal richiedente all’interno dello stesso modello di domanda del reddito;
  • nell’ipotesi di accoglimento favorevole della domanda, bisognerà attendere una nuova comunicazione da parte delle Poste, in cui viene fissato un appuntamento utile per il ritiro della carta del reddito di cittadinanza e il relativo codice Pin. La carta sarà univocamente intestata al soggetto richiedente, che non potrà essere titolare di più tessere;
  • entro 30 giorni dall’e-mail o dal SMS dell’ente previdenziale che comunica l’accoglimento della domanda, ogni componente del nucleo deve rendere la DID – Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Stando alle attuali indicazioni fornite, al momento la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro può essere resa sia attraverso i centri per l’impiego che mediante i patronati convenzionati con Anpal. In alternativa, la dichiarazione potrebbe essere presentata anche mediante la piattaforma digitale della stessa Anpal.

Costituiscono soggetti esclusi dalla presentazione della dichiarazione i componenti minori di età del nucleo familiare, i beneficiari del reddito di cittadinanza che sono in pensione, i beneficiari della pensione di cittadinanza, i soggetti che hanno più di 65 anni di età, i soggetti affetti da disabilità e i soggetti che risultano essere già occupati, oppure che frequentano regolarmente un corso di studi o di formazione.

Infine l’Inps ricorda come i centri per l’impiego possono considerare come soggetti esentati dalla presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro anche quelle persone che hanno dei carichi di cura (i c.d. “caregiver”), nel caso in cui si occupino di componenti del nucleo familiare minori di 3 anni, o affetti da disabilità gravi e non autosufficienti, come definiti ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione equivalente economica.

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