Bel dilemma: parcheggi la macchina sulle strisce blu, metti regolarmente il bigliettino di pagamento, ma torni in ritardo, oltre l’orario per cui hai pagato. C’è la multa? Un bel “sì” in coro sarebbe stata la risposta certa fino a qualche giorno fa. Poi, la nota del Ministero dei Trasporti ha aperto la questione. Testualmente è scritto che il parere del Ministero, espresso a più riprese, è che “nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisca violazione di una norma di comportamento, ma configuri unicamente una ‘inadempienza contrattuale’. Pertanto, nei casi di pagamenti in misura insufficiente, l’inadempienza implica il saldo della tariffa non corrisposta” Insomma, i vigili non devono comminare la multa, ma nemmeno, ovviamente, è possibile sostare negli spazi delimitati dalle strisce blu in maniera gratuita. Quindi, il Comune di turno ha il diritto di chiedere la differenza.
Non sono però tutti d’accordo, anzi. L’Anci, l’associazione dei Comuni Italiani è infatti di tutt’altro avviso, ritenendo “inesatto” il comunicato del Mit, oltre che “difforme dal dato normativo”. Secondo l’Anci infatti “la norma (articolo 7 comma 1 lettera f del nuovo Codice della strada) e’ chiara, cosi’ come il suo regime sanzionatorio: se la sosta avviene omettendo l’acquisto del ticket orario, deve necessariamente applicarsi la sanzione di cui all’articolo 7 comma 14 del Codice; se invece la sosta si protrae oltre l’orario per cui e’ stata pagata la tariffa dovuta, si applicherà, la disposizione sanzionatoria prevista dalla disciplina della sosta, anche in relazione a quanto disposto dal comma 132, dell’Art. 17 della legge 127/97, ovvero quella prevista dal regolamento comunale”. Vale a dire, se parcheggi sulle strisce blu senza biglietto, prendi la multa, e fin qui, tutti d’accordo. Se, invece, si paga ma ci si trattiene oltre l’orario coperto, esiste una “disposizione sanzionatoria” apposita, diversa.
il Ministro dei Trasporti Maurizio Lupi, replicando all’Anci sul tema, ha argomento facendo un esempio pratico: “Se ho pagato la sosta del pedaggio a pagamento e alla scadenza di questa sosta dopo avere pagato il pedaggio, sto dieci minuti in più, non posso ricevere la multa per sosta senza pagamento ma dovrò completare il pagamento per la differenza tra la sosta che ho pagato e il tempo che sono rimasto”. Immaginiamo ad esempio di andare ad un colloquio di lavoro, che dura più del previsto, tornare e trovarsi una bella multa. In questo caso, è osservabile, uno avrebbe potuto essere più previdente e pagare per un periodo di sosta più lungo, coprendosi le spalle. E’ vero anche questo, in effetti, ma non sempre si può prevedere tutto,o comunque ricordarsi di farlo, si potrebbe ulteriormente obiettare.
Sulla base delle parole del Ministro Lupi e di quelle contenute nella precedente nota ministeriale, il Codacons ha fatto sapere che il Ministero dovrebbe anche chiarire il destino delle contravvenzioni elevate negli ultimi 60 giorni, le uniche ancora impugnabili (presentando ricorso al prefetto). Per l’associazione “tutte le multe comminate negli ultimi 60 giorni vanno annullate d’ufficio dai comuni che le hanno emesse, altrimenti potrebbero essere ipotizzati i reati di abuso ed omissioni di atti d’ufficio”. Il Codacons ha anche proposto la soluzione per il recupero dell’eventuale differenza dovuta al trattenersi oltre l’orario per cui si è pagato sulle strisce blu: “in caso di ticket scaduto – ha osservato l’associazione – i vigili devono mettere sul cruscotto un avviso con bollettino postale, indicando un importo esattamente pari alla differenza tra il ticket pagato e quello da pagare. Solo se il consumatore non paga in tempo utile ed il comune è costretto a notificare l’inadempienza, allora potranno essere addebitate le spese di notifica”.
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