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Pensione anticipata: dalla RITA all’Ape volontaria tutte le novità 2018

Successivamente alla circolare n.888 della Covip sono stati rivisti i requisiti per poter richiedere la RITA, una forma di anticipo pensionistico. Vediamo le novità anche per l’Ape volontaria

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La Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha recentemente pubblicato la circolare n.888 all’interno della quale vengono chiarite le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 a riguardo della pensione anticipata RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata). Vediamo ne dettaglio i requisiti per potervi accedere, e le novità sull’Ape Volontaria.

Pensione anticipata: RITA e Ape volontaria

Pensione anticipata RITA: cos’è e come funziona

Per agevolare l’accesso alla pensione come anche l’uscita dal mercato del lavoro, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova forma di pensione anticipata, la RITA, che consiste nell’erogazione ripartita di un capitale piuttosto che della richiesta dell’intero importo accumulato nel fondo di previdenza integrativa dall’interessato. A differenza dell’Ape volontaria il cui importo verrebbe erogato da banche convenzionate sotto forma di prestito da restituire in 20 anni, la rendita integrativa per la pensione anticipata potrà essere utilizzata da coloro che vogliono usufruire della pensione anticipata senza richiedere un prestito ma di usufruire della propria pensione prima di arrivare alla pensione di vecchiaia.

Questa tipologia di pensione anticipata consiste nell’erogazione ripartita del capitale accumulato nel fondo di previdenza integrativo (frazionata o dell’intero capitale) per poter garantire un reddito fino a quanto l’interessato non raggiungerà i requisiti per poter usufruire della pensione di vecchiaia. La RITA consente di scegliere la parte di capitale da farsi corrispondere anticipatamente e di quanta lasciarne nel fondo di previdenza integrativo. La Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) la potranno richiedere sia dipendenti pubblici che privati a condizione che abbiano partecipato per almeno 5 anni alle forme pensionistiche complementari.

Pensione anticipata: requisiti per accedere alla RITA

Per poter richiedere la Rendita integrativa per la pensione anticipata (RITA) occorre avere i seguenti requisiti:

  • Interruzione l’attività lavorativa
  • Entro 5 anni dall’interruzione dell’attività lavorativa dovrà il richiedente dovrà raggiungere l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia
  • Aver maturato almeno 20 anni di contributi alla data di presentazione della domanda per la RITA
  • Aver partecipato almeno per 5 anni alle forme pensionistiche supplementari

Oppure

  • Essere in stato di disoccupazione da oltre 24 mesi
  • Aver partecipato almeno per 5 anni alle forme pensionistiche supplementari
  • Entro i 10 anni successivi aver raggiunto l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.

La normativa per l’accesso alla rendita integrativa per la pensione anticipata non prevede i lavoratori autonomi.

Ape Volontaria: dal 13 di febbraio il simulatore di calcolo

Da domani, 13 febbraio 2018, sarà disponibile sul portale dell’INPS il simulatore di calcolo online per l’Ape Volontaria, la forma di anticipo pensionistico che prevede l’erogazione di un prestito a tasso agevolato da parte di banche convenzionate che dovrà essere restituito nel momento in cui si raggiungeranno i requisiti di età anagrafica e contributi versati attraverso una decurtazione dell’assegno della pensione di vecchiaia. La scorsa settimana è stato infatti comunicato dall’ABI (Associazione bancaria italiana, il tasso di interesse che verrà applicato all’anticipo pensionistico. In questo caso, per poter richiedere l’Ape Volontario, al momento della domanda, si dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere almeno 63 anni e versato 20 anni di contributi;
  • entro 3 anni e 7 mesi si dovrà maturare il diritto alla pensione di vecchiaia
  • non percepire un assegno di invalidità o essere titolare di pensione diretta

La futura pensione di vecchiaia dovrà avere un importo pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria.

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