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Precari del Jobs Act: quando i diritti sono a intermittenza

Che ne è stata della volontà di riordinare le tante forme contrattuali vigenti in Italia? Tra contratti a tempo determinato e a chiamata diretta, i precari spopolano ancora

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La tanto chiacchierata riforma del lavoro – meglio conosciuta come Jobs Act – doveva, nelle intenzioni del governo, centrare un obiettivo importante: quello di favorire le assunzioni a tempo indeterminato. Lo ha fatto ? In parte sì: i dati disponibili riferiscono di un incremento delle assunzioni e delle trasformazioni dei contratti a tempo indeterminato, ma le cose potrebbero presto cambiare perché gli sgravi fiscali previsti per le imprese che assumono, appunto, a tempo indeterminato verranno a breve dimezzati. E c’è di più: a conti fatti, poco è stato fatto per riordinare le tante forme contrattuali vigenti in Italia, con la conseguenza che quella dei precari continua a essere una schiera più che nutrita.

precari del Jobs Act
image by talitha_it

A far ben sperare era stato il decreto legislativo 81/2015 secondo il quale Il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro”. Ma non l’unica ovviamente. E infatti, stando a quanto osservato da esperti di diritto del lavoro e giuslavoristi, il Jobs Act prevede ancora la possibilità di assumere liberamente a tempo determinato, senza che il datore debba fornire particolari motivazioni. Gli unici limiti posti sono quello temporale (un rapporto a tempo determinato non può durare più di 36 mesi) e quello relativo alla percentuale che non può superare il 20% dell’organico. Ma non sempre: in caso di sostituzioni o di assunzioni di lavoratori sopra i 50 anni, ad esempio, il datore può sforare tale quota.

Tra i precari del Jobs Act non possiamo poi dimenticare i lavoratori assunti con contratti intermittenti o a chiamata diretta che vengono impiegati – per periodi più o meno brevi – solo quando il datore dichiara di averne bisogno. Si tratta in pratica di quei rapporti (che non possono comunque superare il tetto massimo di 400 giornate lavorative in 3 anni) che scattano, con un minimo di preavviso, nei periodi di massima attività (avverrà, ad esempio, in prossimità delle feste di Natale) per fare fronte a situazioni di particolare richiesta da parte della clientela. Ma quali garanzie hanno questi lavoratori? Non molte: il lavoratore intermittente non gode infatti di alcun diritto alla chiamata poiché la scelta di impiegarlo resta esclusivamente in capo al datore. Non solo: nel caso in cui attendesse invano la chiamata, non avrebbe diritto ad alcuna indennità, salvo nel caso in cui avesse rifiutato un’altra proposta di lavoro. E non si trascuri il fatto che la scelta del datore può configurare evidenti forme di discriminazione perché può tradursi nella decisione (insindacabile) di lasciare a casa un dipendete solo perché aveva precedentemente creato qualche problema (lamentandosi ad esempio degli straordinari non retribuiti). Al suo posto, quasi sicuramente, il datore preferirà assumere una risorsa meno “problematica”, disposta a svolgere un carico di lavoro elevato senza particolari tutele per la prestazione resa.

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