Tutte le novità in relazione alla proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria, apportate in seguito alla legge di Stabilità 2015.
Il Ministero del lavoro ha diramato la circolare n. 1/2015 al fine di chiarire alcuni dettagli “oscuri” in merito alla proroga della cassa integrazione straordinaria, e precisando in tal proposito che la proroga 2015 della Cigs per cessazione attività, fino a 24 mesi, riguarderà solamente i piani avviati entro il 31 dicembre 2014 e nel limite di 60 milioni di euro. Ne deriva che le istanze di proroghe per il 2015 non potranno essere presentate. Cerchiamo tuttavia di approfondire il tema, chiarendo quanto accaduto con la legge di stabilità, e quanto spiegato più chiaramente del Ministero.
Cassa integrazione, cosa ha previsto la legge di Stabilità
La legge n. 190/2014 (cioè, la legge di Stabilità 2015) ha previsto – al fine di permettere il completamento nel corso del 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi al 2014 – il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, con ulteriori 60 milioni di euro di stanziamento. In particolare, la proroga riguarda principalmente la cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale, ovvero quell’intervento che viene corrisposto per in caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti, o parte di essi.
In tutte queste ipotesi la cigs può essere prorogata, sulla base di specifici accordi in sede governativa, per un periodo fino a 12 mesi nel caso di programmi che includano anche la formazione (se necessaria), purchè finalizzati comunque alla ricollocazione dei lavoratori, e sempre che il Ministero del lavoro accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione di quelle che erano ritenute le eccedenze occupazionali. Fin qui, quanto era stato stabilito dalla legge di Stabilità. Non ci rimane che compiere un ulteriore piccolo passo per comprendere quali siano i chiarimenti introdotti dal Ministero.
Con la sua circolare 1/2015 il Ministero ha chiarito che, per poter dar seguito alla previsione della legge di Stabilità, relativamente alle istanze di proroga presentate dalle aziende, lo stesso ente procederà all’istruttoria delle sole istanze relative alle proroghe che abbiano avuto inizio entro e non oltre il 31 dicembre 2014, e riguardanti solamente le cigs in riferimento a casi di cessazione attività (a motivo, pare esclusivo, delle contingentate risorse finanziarie). L’istruttoria seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a concorrenza delle risorse finanziarie che sono state rese disponibili dalle legge (i 60 milioni di euro di cui sopra).
Dunque, le eventuali istanze riferite a programmi di proroghe decorrenti dal 1 gennaio 2015, anche se riferite a crisi aziendali e cessazione di attività, non potranno essere prese in esame.
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