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Proroga Spesometro ed Esterometro: ecco cosa cambia

Dopo lunghe attese, finalmente pubblicato il decreto che proroga i termini per lo Spesometro e l’Esterometro: ecco che cosa cambia.

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Come avevamo anticipato qualche giorno fa, ha finalmente trovato pubblicazione (con un po’ di ritardo rispetto gli auspici), il decreto che ha disposto lo slittamento di alcuni adempimenti prossimi a scadenza, e principalmente legati all’applicazione dello Spesometro e dell’Esterometro, oltre che alla comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto. Ma che cosa cambia ora?

spesometro

Proroga Spesometro

Cominciamo con lo Spesometro e la relativa proroga delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute al quarto trimestre 2018, o la comunicazione relativa al secondo semestre 2018, per chi ha optato per una scadenza con tale periodicità. Il decreto ha previsto che la scadenza originaria, prevista per il 28 febbraio scorso, sia stata prorogata al 30 aprile 2019. Si noti, in tal merito, che sarebbe comunque stato l’ultimo adempimento previsto per questo genere di istituto, considerato che l’avvento della fattura elettronica si sovrapporrebbe all’eventuale permanenza della comunicazione di cui allo Spesometro. Il decreto fa rientrate nella proroga anche quei soggetti che si sono avvalsi della possibilità di inviare i dati del terzo trimestre 2018 entro la già rammentata scadenza del 28 febbraio 2019, come da indicazioni del Decreto Dignità.

Proroga Esterometro

Un’altra proroga è stata quella dell’Esterometro, ovvero le fatture che sono state emesse nel mese di riferimento, e quelle che invece sono state ricevute e registrate, nei confronti di soggetti che non risiedono nel territorio dello Stato. Rammentiamo con l’occasione che lo scorso 26 febbraio 2019, con risposta dell’Agenzia delle Entrate, il Fisco ha sottolineato come l’Esterometro sia un istituto obbligatorio solamente per quei contribuenti che risiedono o sono stabiliti nel territorio dello Stato, con la sola eccezione di quei soggetti che non sono obbligati a registrati al sistema di interscambio di cui al regime della fatturazione elettronica, ma possono comunque ricevere questo genere di documentazione contabile.

Ricordiamo altresì come il decreto vada a impattare sulle scadenze del 28 febbraio 2019 (per le comunicazioni sul mese di gennaio) e del 31 marzo 2019 (per le comunicazioni di febbraio): entrambi i termini sono orali spostati al 30 aprile, sebbene non sia ancora chiaro se entro tale data bisognerà procedere con due comunicazioni separate (cioè, una per gennaio, una per febbraio), o se invece sia il caso di procedere con una comunicazione cumulativa.

Proroga liquidazione periodica IVA

Come abbiamo affermato in apertura di tale aggiornamento, con lo stesso decreto hanno trovato proroga al 10 aprile 2019 i termini per l’invio della liquidazione periodica IVA relativa al quarto trimestre 2018, che aveva scadenza originaria al 28 febbraio 2019, e al 16 maggio 2019 i termini relativi al versamento dell’IVA, in regime di reverse charge, applicata sulle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC, laptpot, sul primo trimestre 2019, che avrebbe avuto scadenza originaria al 16 aprile 2019.

Ricordiamo come tale adempimento sia stato annunciato nel c.d. Decreto semplificazioni, finalizzato a contrastare i fenomeni legati all’evasione e all’elusione dell’imposta sul valore aggiunto. Il decreto considera i soggetti che propongono a terze parti l’uso di un’interfaccia elettronica per la cessione di tali beni come soggetti che ricevono e vendono prodotti, rendendo a loro applicabile il meccanismo dell’inversione contabile del reverse charge. Sebbene non sia ancora chiaro se l’IVA in scadenza il 16 aprile 2019 possa poi essere versata con il 16 maggio 2019 con la maggiorazione o meno dello 0,4% a titolo di interesse, è invece chiaro che i soggetti di cui sopra potranno beneficiare anche della proroga di cui allo Spesometro. Ne deriva che le informazioni che si riferiscono ai mesi di marzo e di aprile 2019, potranno essere trasmessi entro e non oltre la data del 31 maggio 2019 senza andare incontro ad alcun tipo di sanzione.

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