Il 2015 ha portato in dote qualche piccola (ma gradita) novità in materia di ravvedimento operoso, lo strumento grazie al quale sarà possibile sanare le irregolarità delle proprie posizioni con il fisco, prima che il lungo occhio dell’Agenzia delle Entrate ricada su di noi. Cerchiamo di comprendere in modo chiaro e trasparente cosa sia il ravvedimento, cosa sia cambiato nel 2015 e quali siano i margini di convenienza nell’approcciare quanto prima al nuovo ravvedimento.
Indice
Cosa è il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso è uno strumento che permette al contribuente di poter rimediare a eventuali errori, omissioni o ritardi riguardando il versamento delle tasse, delle imposte e dei tributi. Si tratta pertanto di una regolarizzazione “autonoma” e “volontaria”, da esercitarsi prima che l’ente riscossore si accorga del mancato pagamento di quanto dovuto e, di conseguenza, prima dell’avvio di eventuali verifiche e accertamenti da parte delle Entrate.
Ravvedimento operoso 2015: ecco cosa cambia
Come anticipato, il ravvedimento operoso 2015 porta in dote qualche novità. In particolare, i contribuenti potranno sanare i mancati versamenti senza alcun limite di tempo, e con sanzioni ridotte. Nel dettaglio, i termini di esercizio del ravvedimento operoso e, di conseguenza, l’importo delle sanzioni:
- Entro 14 giorni dalla scadenza: la sanzione è pari allo 0,20% dell’importo non versato, moltiplicato per il numero dei giorni;
- Dal 15mo giorno al 30mo giorno dalla scadenza: la sanzione è ridotta al 3%, applicata sull’importo non versato;
- Dal 31mo giorno al 90mo giorno dalla scadenza: la sanzione è ridotta al 3,3% dell’importo non versato;
- Dal 91mo giorno ed entro 1 anno dal termine previsto per il versamento: la sanzione è ridotta al 3,75%;
- Entro 2 anni dal termine originariamente previsto per il versamento: la sanzione è ridotta al 4,2%.
- Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento: la sanzione è ridotta al 5%.
Convenienza del ravvedimento operoso
Dalle righe che precedono, ne deriva che il ravvedimento operoso conviene sempre, anche a distanza di mesi (o anni) dal momento del mancato versamento. Basti considerare, in merito, che la sanzione piena è pari al 30% dell’importo non versato, e che è pertanto ben sei volte in più di quanto si dovrebbe pagare nell’ipotesi di ravvedimento più tardivo previsto dalla legge (quello successivo al secondo anno dal termine previsto per il versamento).
Ricordiamo ad ogni modo che oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, che saranno calcolati al tasso di interesse legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, e fino al giorno dell’effettuato versamento.
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