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Reintegrato il dipendente licenziato per aver augurato la morte ai capi

Un dipendente viene licenziato per aver augurato la morte ai capi con scritte offensive nella toilette: viene reintegrato dalla Cassazione.

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Un lavoratore aveva augurato una brutta fine ai suoi superiori, imbrattando le pareti della toilette aziendale con le feci, attraverso cui aveva scritto “a morte i capi”. Un comportamento non certo “elegante”, che era costato il posto di lavoro: l’azienda aveva infatti licenziato per giusta causa il suo dipendente, che prontamente aveva impugnato il provvedimento ricorrendo al primo grado di giudizio.

Qui, però, i giudici hanno respinto il ricorso del lavoratore. Finito in Appello, il ricorso è invece stato accolto, con i giudici di secondo grado che hanno ritenuto sproporzionato il licenziamento disciplinare, ritenendo invece che la condotta del lavoratore, sebbene non certo meritevole, non sia assumibile nel concetto di giusta causa.

cassazione3Come prevedibile, la vicenda è poi terminata in Cassazione. Qui, i giudici della Suprema Corte, con sentenza n. 17339 del 25 agosto 2016, hanno richiamato un orientamento oramai consolidato della giurisprudenza, precisando che in tema di licenziamento il giudice di merito deve valutare la proporzione tra l’infrazione del lavoratore e la sanzione irrogatagli, tenendo anche conto delle circostanze oggettive e soggettive della condotta e di ogni altro elemento. Nelle righe della pronuncia, la Cassazione ha inoltre precisato come nella valutazione della condotta sia necessario tenere in considerazione ogni connotato oggettivo e soggettivo del fatto, cioè del danno arrecato, dell’intensità del dolo e del grado della colpa, dei precedenti disciplinari.

In virtù di tali premesse, la Cassazione ha confermato la sentenza in Appello, che già teneva conto della gravità del comportamento del lavoratore, proponendo però una sanzione di tipo conservativo, nella valutazione del livello di salute psichica del lavoratore (affetto da sindrome depressiva reattiva), come mera circostanza idonea ad attutire la gravità in concreto del fatto.

La Corte d’Appello, precisa poi la Cassazione, ha altresì opportunamente tenuto conto del modesto livello culturale (desunto dalle mansioni espletate dal dipendente), e l’assenza di precedenti disciplinari nei nove anni in cui si è protratto il rapporto di lavoro. Quanto basta, evidentemente, per poter negare la proporzionalità tra il comportamento del lavoratore e il licenziamento.

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