La Federazione italiana degli editori ha comunicato alla Fnsi la volontà di avvalersi dell’articolo 52 del Cnlg, che prevede che “qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata almeno cinque mesi prima della scadenza (il contratto, ndr) si intenderà rinnovato di anno in anno”. Dunque, c’è tempo fino al prossimo 31 marzo 2016 per raggiungere l’accordo sul rinnovo contratto giornalisti: se così non fosse, dal 1° aprile in poi quello attuale non sarà più in vigore.
Una simile presa di posizione – ricordava il quotidiano Italia Oggi del 4 novembre 2015 – ha messo in allarme le redazioni ma subito la Fnsi si è affrettata a pubblicare una precisazione nel suo sito, sottolineando che “la disdetta del contratto non significa rescissione della contrattazione collettiva, la cui validità è confermata dall’intero ordinamento giuridico e dalla stessa Costituzione. Tant’è vero che la Fieg ne ha confermato la validità chiedendo di intensificare il confronto”.
Dunque, cosa sta accadendo? Sostanzialmente, ha poi spiegato il segretario della Fnsi, Raffaele Lorusso, “la disdetta è stata esercitata dalla Fnsi in occasione di tutti i precedenti rinnovi, tranne che nell’ultimo, 2013-2016”.
Sembra invece rientrato il timore, rilanciato sulle pagine del quotidiano il Fatto Quotidiano, di una lettera degli editori alla Fieg con proposte di modifica ai giorni di ferie e di riposo, di calcolo del Tfr, dei festivi, dei notturni, delle domeniche. E tanto altro. Però, sottolineava Lorusso, “non c’è nulla di scritto da questo punto di vista (…) Gli editori quando hanno presentato la loro lista della spesa hanno fatto un elenco di istituti contrattuali che a loro giudizio andrebbero ridiscussi e riscritti. Gli stessi che fanno parte delle piattaforme Fieg da 5, 6, 7 rinnovi. Ma non hanno niente a che vedere con la questione della disdetta”.
Pertanto, la disdetta non dovrebbe preoccupare i giornalisti, anche considerando la disponibilità delle parti a trattare e a rinnovare. Se comunque il contratto non dovesse essere rinnovato, non vi saranno conseguenze – secondo Lorusso – per chi lo ha già, mentre per i neoassunti varrà “la parte normativa erga omnes del contratto, recepita dallo stato nel 1959, mentre per la parte economica vale l’articolo 39 della costituzione”.
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