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Se il dipendente muore, le ferie non godute spettano agli eredi

Le ferie non godute e spettanti ad un dipendente deceduto vanno liquidate agli eredi, sotto forma d’indennità economica. La Corte di Giustizia europea si è recentemente espressa in questo senso, accogliendo in maniera positiva la richiesta dell’erede di un dipendente defunto senza aver potuto godere delle ferie maturate. Ma vediamo più nel dettaglio quale sia …

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Le ferie non godute e spettanti ad un dipendente deceduto vanno liquidate agli eredi, sotto forma d’indennità economica. La Corte di Giustizia europea si è recentemente espressa in questo senso, accogliendo in maniera positiva la richiesta dell’erede di un dipendente defunto senza aver potuto godere delle ferie maturate. Ma vediamo più nel dettaglio quale sia stata la fattispecie sulla quale si è espressa la Corte, e come i giudici siano arrivati ad esprimersi in tal senso.

La vicenda. La vicenda riguarda la sig.ra Bollacke, erede universale del marito defunto, impiegato presso un’azienda per circa 12 anni. Essendo malato gravemente nell’ultimo anno di vita, durante tale periodo il marito è stato inabile per oltre otto mesi: alla data del decesso, il lavoratore aveva maturato diritti per 140,5 giorni di ferie. Successivamente alla morte, la sig.ra Bollacke aveva chiesto all’azienda datore di lavoro un’indennità finanziaria a titolo dei giorni di ferie non godute: il datore di lavoro respinse tuttavia la domanda, poiché dubitava del fatto che si trattasse di un diritto trasmissibile per via successoria.

Dopo i vari gradi di giudizio, si è giunti in sede di Corte di giustizia europea, con le conclusioni che seguono.

Le conclusioni. Nella sentenza i giudici ricordano anzitutto come “secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare”. Ancora, la Corte ha ricordato come “nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro e non è più pertanto possibile l’effettiva fruizione delle ferie annuali retribuite, per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare del diritto alle ferie annuali retribuite, neppure in forma pecuniaria, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 riconosce al lavoratore il diritto ad un’indennità”.

Pertanto, proseguono i giudici nella sentenza, la direttiva di riferimento deve essere interpretata nel senso che “osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite” e che è alla luce di questa giurisprudenza che bisogna valutare se nel caso in cui l’avvenimento che ha posto fine al rapporto di lavoro sia il decesso del lavoratore, tale evento possa costituire un ostacolo a che il diritto alle ferie annuali retribuite si trasformi in un diritto ad un’indennità finanziaria.

Alla luce delle valutazioni effettuate, la Corte si è espressa sancendo come la normativa di riferimento non possa essere interpretata “nel senso che il decesso del lavoratore che pone fine al rapporto di lavoro dispensa il datore di lavoro del lavoratore defunto dal pagamento dell’indennità finanziaria a cui quest’ultimo avrebbe normalmente avuto diritto a titolo di ferie annuali retribuite non godute e, dall’altro, che il beneficio di una tale indennità non può essere subordinato all’esistenza di una previa domanda a tale effetto”.

Per i motivi che precedono, la Corte ha pertanto dichiarato che “l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali, quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dare diritto ad un’indennità finanziaria a titolo delle ferie non godute, quando il rapporto di lavoro termina per decesso del lavoratore. Il beneficio di una tale indennità non può dipendere da una previa domanda dell’interessato”.

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