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Sentenze lavoro 2024: eccone alcune interessanti



I giudici chiamati a dirimere questioni lavorative sono sempre all’opera. Spesso si confrontano con problemi annosi, difficili, che non hanno certo una soluzione semplice ed una sentenza in merito rischia di scontentare entrambe le parti. Una decisione però bisogna prenderla ed è certamente un lavoro molto difficile, che deve tenere conto di moltissimi parametri, le sensibilità delle parti in causa, ma anche delle falsità che le stesse parti potrebbero sostenere per tirare acqua al proprio mulino. Di conseguenza il lavoro del giudice è veramente molto complicato. Uno dei settori più delicati è ovviamente quello che riguarda il mondo del lavoro perché si tratta spesso di decidere della vita delle persone, del mantenimento o meno del loro stipendio a fronte di un qualche atto ritenuto legittimo da chi lo ha fatto, ma che invece potrebbe non esserlo. A questo proposito, nel 2024 ci sono state diverse sentenze di Cassazione molto interessanti, vediamone alcune.

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Sentenze lavoro 2024: l’uomo sandwich

Con la sentenza numero 24595/2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che l’attività sindacale, che ovviamente è permessa nei luoghi di lavoro, incontra però un limite quando pregiudica l’attività lavorativa degli altri dipendenti. Si tratta di un caso particolare in cui un uomo per fare proselitismo sindacale si era improvvisato “uomo sandwich”, ovvero si era attaccato ai vestiti dei volantini. Ciò secondo la Cassazione non può essere permesso perché distrae il lavoro altrui. L’azienda in reazione aveva sospeso l’uomo dal lavoro, senza stipendio (per il periodo di sospensione). La Corte ha stabilito che non si tratta di un attacco ai diritti sindacali. Si tratta invece di un provvedimento legittimo a difesa della continuità lavorativa. Si può quindi distribuire volantini sul luogo di lavoro, come è ovvio che sia, ma non è possibile attaccarseli al corpo e girare per l’azienda “agghindati” in quel modo perché ciò risulta fonte di distrazione, secondo quanto sostenuto dalla Cassazione.

L’accertamento della malattia

Con la sentenza 21766/2024 la Corte di Cassazione ha spiegato che per un datore di lavoro è possibile servirsi di un investigatore privato per scoprire le attività extralavorative di un dipendente quando questo è in malattia ma il datore abbia fondati sospetti sulla sua condotta. Ciò potrebbe indurre in errore, pensando che tale sentenza vada contro le disposizioni di legge che vietano al datore di lavoro di effettuare controlli di tipo sanitario sul dipendente in malattia utilizzando servizi differenti da quello pubblico nazionale, ma in realtà non è così. Secondo la Corte infatti, è vero che il datore non può svolgere controlli sanitari pagando privatamente qualcuno, visto che questi spettano solo allo Stato, ma può altresì controllare le eventuali attività extralavorative del dipendente in malattia, per verificare ad esempio, se durante la stessa, esso approfitti per lavorare da un’altra parte, cosa che è ovviamente vietata.

Il caso in oggetto è quello di un’azienda che ha licenziato un dipendente perché, indagando privatamente, aveva scoperto “ lo svolgimento di attività extralavorative incompatibili con la malattia certificata, ovvero di trovarsi in uno stato di salute compatibile con la prestazione lavorativa”. Il caso è finito in tribunale ed il dipendente ha proposto ben due ricorsi per Cassazione, ma quest’ultima li ha però ritenuti infondati.

Sentenze lavoro 2024: retribuzione come indice di sfruttamento

Con la sentenza 2573 depositata il 22 gennaio, la Cassazione ha stabilito che la retribuzione di un lavoratore può essere indice di eventuale sfruttamento dello stesso. Ovvero, se chi lavora viene pagato troppo poco rispetto al contratto collettivo nazionale, allora è possibile sostenere il fatto che il lavoratore sia stato sfruttato e procedere legalmente di conseguenza. Si tratta di una sentenza riguardante l’articolo 603 bis del codice penale (riguardante il caporalato). La segnalazione di una retribuzione “palesemente difforme” dai contratti nazionali, o comunque sproporzionata in negativo (troppo bassa) è indice di sfruttamento del lavoratore. Tale retribuzione deve infatti garantire al lavoratore un tenore di vita dignitoso. E soprattutto, l’operante non deve avere bisogno di accettare un lavoro a quelle condizioni. Ed è esattamente la retribuzione che deve garantire il fatto che il lavoratore debba essere libero di non accettare un impiego in condizioni di sfruttamento.

La legge 104

Con la sentenza 6468, il giudici supremi hanno ribadito nuovamente che i permessi usufruibili attraverso la legge 104, non possono essere utilizzati per fini differenti da quelli previsti, ovvero l’assistenza di un familiare disabile. Diversamente, può sussistere il licenziamento per giusta causa nel caso si riuscisse ad accertare una situazione di questo tipo. Anche in questo caso, come in quello precedentemente esposto, è possibile per il datore di lavoro avvalersi di investigatori privati, per accertare che il dipendente che sta utilizzando nel momento un permesso previsto dalla legge 104, lo stia facendo per il motivo corretto e non per altri fini personali e che nulla c’entrano con lo scopo della legge che favorisce l’assistenza ai familiari disabili. Non è la prima volta che il sistema giudiziario spiega in maniera chiara come questi permessi possano e soprattutto debbano essere utilizzati, ma con queste sentenza la Corte di Cassazione ha voluto ancora una volta ripetere il concetto.

Sentenze lavoro 2024: risarcimento da stress

Con la sentenza 2084/2024 del gennaio scorso, la Cassazione ha stabilito che non è necessario sussista il mobbing sul posto di lavoro perché il datore sia tenuto al risarcimento del dipendente. Se infatti l’ambiente di lavoro diventa troppo stressante a causa del carico di lavoro o per condotte ritenute vessatorie ma che non configurano comunque il mobbing, il titolare è tenuto al risarcimento verso il dipendente. Si tratta di una sentenza che affronta un campo particolare, quello del burnout, una condizione psicofisica particolare di forte stress accumulato sul lavoro e che però non è dovuto a condotte che configurano reati, come ad esempio il mobbing. Quando però tali condotte sono appunto vessatorie e ripetute nel tempo. Si può configurare la violazione dell’articolo 2087 del codice civile (tutela delle condizioni di lavoro).

Periodo di comporto e ferie

Con la sentenza 582/2024, i giudici hanno affermato che il periodo di comporto può essere interrotto dalle ferie. Ciò significa che un dipendente in assenza per malattia e in una situazione per la quale è vicino a superare il periodo di comporto (ovvero il periodo massimo di assenza dal lavoro per malattia), può allungare tale periodo chiedendo le ferie (se le ha disponibili). Così facendo può dilazionare la fine del periodo di comporto (che viene in questo caso interrotto) ed avere più tempo per terminare la convalescenza, evitando così il licenziamento. Questo perché secondo i giudici, nell’ordinamento italiano sussiste il principio di conversione della causa di assenza dal lavoro. In parole povere, in condizioni precise, un dipendente può mutare l’assenza del lavoro per malattia in assenza per ferie, quando quest’azione può essere correttamente giustificata.

Licenziamento illegittimo lavoratore disabile

Con la sentenza 18094/2024 la Cassazione ha affermato, ribaltando la decisione di appello, che un lavoratore disabile non può essere licenziato senza che sia prima stato visitato da una commissione medica specifica, così’ come voluto dal comma 3 dell’art 10 dell’apposita legge, la 68 del 1999. Il caso è quello di un’azienda che ha licenziato un lavoratore disabile perché ha appaltato l’intero reparto in cui esso lavorava ad una ditta esterna. Ma questo dai giudici non è stato considerato un motivo sufficiente. La visita della commissione infatti era comunque obbligatoria, anche se era già stato sostenuto che il dipendente non avesse titolo per svolgere mansioni differenti da quella precedente. La Cassazione non ha ritenuto importante questo parametro a fronte del fatto che la visita della commissione integrata andava comunque fatta.

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