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Studiare e lavorare contemporaneamente: i diritti sul posto di lavoro

Sono sempre di più i ragazzi che scelgono di studiare e lavorare contemporaneamente, per potersi pagare gli studi e poter avere un’indipendenza economica . La Corte di Cassazione con sentenza del 25/10/2005 descrive quali sono i diritti dei lavoratori con riferimento al diritto allo studio: 1) allo studente lavoratore deve essere data la possibilità di …

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Sono sempre di più i ragazzi che scelgono di studiare e lavorare contemporaneamente, per potersi pagare gli studi e poter avere un’indipendenza economica .

La Corte di Cassazione con sentenza del 25/10/2005 descrive quali sono i diritti dei lavoratori con riferimento al diritto allo studio:

1) allo studente lavoratore deve essere data la possibilità di sostenere esami e per conseguire tale scopo, lo studente ha il diritto a ottenere turni di lavoro tali da permettergli la frequenza ai corsi e la conseguente preparazione di esami finali.

2) Al lavoratore che studia, deve essere concesso il permesso giornaliero per sostenere esami, che deve essere retribuito, il quale è per il datore di lavoro, vincolante.

3) Lo studente-lavoratore ha diritto a 150 ore di permessi straordinari retribuiti da usarsi in 3 anni.

4) Per usufruirne dei benefici in precedenza indicati lo studente dovrà presentare domanda presso l’azienda cui presta lavoro mentre, per certificare la presenza all’esame è sufficiente un attestato in cu sia specificato la sede universitaria, il giorno, l’esito della prova e il timbro dell’amministrazione universitaria. E’ importante tenere presente che chi studia e lavora, appartiene alla categoria dei lavoratori a tutti gli effetti.

Per questo motivo è sempre meglio accettare lavori che offrono contratti e determinate tutele e non accettare lavori in nero, anche se possono offrire un guadagno immediato e superiore

Il lavoro part-time, può essere una tipologia contrattuale utile per chi studia e lavora. Tale contatto con la legge Biagi ha introdotto alcune modifiche concernenti il cosiddetto part-time verticale in cui l’attività è svolta full time ma in periodi determinati della settimana; oppure il part-time misto , caratterizzato da part-time orizzontale in cui vi è una riduzione dell’orario normale di lavoro e verticale, aggiungendo una clausola elastica, che prevede un ampliamento delle ore di lavoro.

Tra le altre tipologie di contratti troviamo: i contratti a progetto e le collaborazioni occasionali. In questi due casi però non è richiesto al lavoratore un obbligo di orari e di presenza in sede. Con questo contratto il lavoratore può svolgere la propria attività anche per più committenti e può essere prorogato dalle parti per la realizzazione del progetto che non si è concluso nei tempi previsti. Inoltre il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito.

Per ciò che riguarda la collaborazione occasionale definita come un contratto d’opera tra un lavoratore autonomo e un committente, questa non può avere durata superiore a 30 giorni né prevedere un compenso superiore a 5000 euro nel corso dell’anno. Nel caso sono superati i 5000 euro, si passa al contratto a progetto. Nella collaborazione occasionale il lavoratore svolge il proprio servizio dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%.

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