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Usare Facebook durante l’orario di lavoro può costare il licenziamento

Il dipendente che accede troppo spesso su Facebook durante l’orario può rischiare il licenziamento: ecco per quali motivi.

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Usare Facebook durante il proprio orario di lavoro può costare il licenziamento, sebbene non vi sia una relazione univoca tra la fruizione del social network e il provvedimento definitivo sul proprio rapporto di lavoro. Molto, infatti, dipende dalla frequenza di accesso al social media, e dal tempo che viene in tal modo sottratto alle regolari mansioni del dipendente. Non rileva invece il semplice accesso a Facebook da strumentazione aziendale, come il notebook o il pc concesso dal datore di lavoro.

facebook al lavoro

Pausa lavoro non autorizzata

Per capire per quale motivo un uso eccessivo di Facebook possa condurre al licenziamento, bisogna partire da un piccolo passo indietro ed estendere il quadro a tutte le pause lavoro che non sono autorizzate. In altri termini, il lavoratore che – ad esempio – si allontana dal proprio luogo di occupazione per andare a fare la spesa, per fumare ripetutamente delle sigarette o, come in questo caso, per navigare sui social network, integra comportamenti che potrebbero condurre a un reato e, naturalmente, alla rottura della propria relazione di lavoro.

È anche vero che non c’è – ribadiamo – una relazione così stringente tra un simile comportamento e la definitività del licenziamento: il licenziamento è insomma una sanzione estrema, da adottarsi solo se la violazione del dipendente è talmente grave da nuocere in maniera irrimediabile alla relazione di fiducia che dovrebbe sussistere con il proprio capo. Per le condotte che invece sono più lievi, potrebbe invece ritenersi più appropriata una sanzione disciplinare come l’ammonimento o la sospensione.

Il dipendente accede a Facebook

A questo punto potrebbe essere più semplice cercare di rispondere alla domanda se il dipendente che trascorre del tempo su Facebook possa o meno essere licenziato. Di certo, se il suo “soggiorno” sui social network è sporadico, e non tale da sottrarre molto tempo al proprio operato, e nuocere così in maniera grave e irrimediabile alla relazione fiduciaria con la propria azienda, il licenziamento potrebbe essere considerato come un provvedimento eccessivo. Se tuttavia la condotta del lavoratore è reiterata, tanto da sottrarre molto tempo alle ore di lavoro, l’illecito assume intuibilmente una grave natura, tale da far scattare anche il licenziamento.

A tale quadro si integrino però le novità apportare recentemente dal Jobs Act, secondo cui nel caso in cui il datore di lavoro adotta il licenziamento per una violazione che è stata realmente commessa, pur non essendo tanto grave da giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente non può più pretendere la reintegra sul posto di lavoro, ma solamente il risarcimento del danno, da calcolarsi su un numero di mensilità tra le 6 e le 36, sulla base dell’anzianità di servizio e di altri fattori. Il giudice avrà solo la facoltà di capire se sia o meno sufficiente il risarcimento, o occorra il reintegro.

Cass. n. 3133/19: licenziato il dipendente che eccede con Facebook

È dunque pienamente comprensibile per quale motivo gli Ermellini, nella sentenza n. 3133/19, abbiano convalidato il licenziamento di una segretaria che era stata assunta part time presso uno studio medico, e che per gran parte della giornata era risultata essere online su Facebook, con più di 4.500 accessi al social effettuati nell’arco di 18 mesi dal computer della sua postazione.

La valutazione dei giudici appare perfettamente condivisibile, non trattandosi infatti di un accesso sporadico al social network, bensì di accessi quotidiani, tali da integrare una gravità della condotta necessaria al licenziamento.

Le motivazioni della Suprema Corte legittimano una nostra conclusione di sintesi: in caso di utilizzo eccessivo e continuativo dei social network, tali da rubare molto tempo al lavoro, il dipendente andrà incontro a un licenziamento per giusta causa; nel caso di utilizzo sporadico, si renderanno preferibili e opportune delle misure sanzionatorie meno definitive.

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