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Voluntary disclosure: ecco come funziona

Come funziona la voluntary disclosure, chi può accedervi, cosa riguarda e quali sono gli effetti premiali.

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le norme di attuazione della voluntary disclosure, la procedura di regolarizzazione della propria posizione con il Fisco italiano, nell’ambito di una “autodenuncia” finalizzata a sanare le violazioni dichiarative sulle imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e le violazioni in materia di dichiarazioni dei sostitutiti di imposta. Ma come funziona la voluntary disclosure? Quali sono le sue principali caratteristiche operative? E, ancora, quali sono i benefici per chi provvedere all’autodenuncia.

voluntary disclosure

Ecco, di seguito, tutto quello che dovete sapere.

Chi può accedere

Possono accedere alla voluntary disclosure tutti coloro che hanno violato gli obblighi dichiarativi: persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che hanno violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.

Cosa riguarda

La procedura di collaborazione volontaria internazionale riguarda tutti i periodi di imposta per i quali non sono decaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale, relativi a investimenti e attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, redditi connessi o redditi che servono per costituire e acquistare gli investimenti, maggiori imponibili connessi con gli investienti e attività illecitamente costituite o detenute all’estero.

La procedura collaborazione volontaria nazionale riguarda invece le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonchè le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse fino al 30 settembre 2014.

Esclusioni

Non è possibile usufruire della voluntary disclosure nel caso in cui l’autore della violazione sia venuto a formale conoscenza dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche, dell’inizio di altre attività amministrative di accertamento, o della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per la violazione delle norme tributarie.

Come usufruire della voluntary disclosure

I contribuenti che desiderano accedere al programma di collaborazione volontaria devono presentare, per via esclusivamente telematica, entro il 30 settembre 2015, un’apposita richiesta di accesso alla procedura utilizzando il modello approvato. Una volta ricevuta la documentazione, l’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione della richiesta mediante una ricevuta contenuta nel file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Fisconline.

Alla richiesta di voluntary disclosure il contribuente dovrà allegare una relazione di accompagnamento, in cui riporta i dati relativi all’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona; la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo; la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all’estero.

Gli effetti premiali

Il legislatore ha previsto alcuni specifici effetti premiali relativamente all’applicazione, in misura ridotta, delle sanzioni tributarie in materia di monitoraggio fiscale e di omessa o infedele dichiarazione di maggiori imponibili. In particolare, la sanzione prevista ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale è fissata al 3% dell’ammontare gli importi non dichiarati, se l’attività oggetto della collaborazione volontaria era o è detenuta in Stati che hanno stipulato con l’Italia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, accordi che permettano un effettivo scambio di informazioni.

Per un dettaglio delle sanzioni e dei benefici premiali, anche sul fronte degli effetti penali, vi consigliamo di consultare attentamente la circolare n. 10/E del 13 marzo 2015, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

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