Dal prossimo 3 novembre prende il via la nuova “stagione” delle sanzioni comminate contro tutti coloro i quali non provvedono a comunicare i dati degli abituali utilizzatori di auto aziendali alla Motorizzazione. A precisarlo è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che in un documento esplicativo sull’art. 94, comma bis, c.d.s. e art. 247-bis, d.P.R. n. 495/1992, introduce nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione o di intestazione temporanea di veicoli. Ma cosa cambia, nel concreto?
Le nuove norme: non solo auto aziendali
Le nuove norme (che, per il momento, non si applicano ai veicoli dei soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base dell’iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori, o su licenza per il trasporto di cose in conto proprio, o su autorizzazione al trasporto di persone con autovetture in proprio o in uso di terzi) non riguardano solo le auto aziendali, ma tutta una serie di situazioni piuttosto comuni alle quali dal prossimo 3 novembre bisognerà prestare la dovuta attenzione. Le norme, dicevamo, prevedono l’obbligo di procedere ad una comunicazione tempestiva di tutti i soggetti che abitualmente (ovvero, per un periodo di tempo che sia superiore ai 30 giorni), utilizzino veicoli intestati a soggetti diversi dagli intestatari. La ratio della norma sembra essere fin troppo chiara: permettere un puntuale aggiornamento dei database, in maniera tale da entrare in possesso di una nuova “arma” utile a scovare ipotesi di aggiramenti delle imposizioni tributarie o fiscali, e non solo.
Per quanto concerne, in maniera ancora più dettagliata, le auto aziendali, il provvedimento ministeriale ha previsto che per i veicoli appartenenti a tale macro categoria – in qualsiasi modo possedute dall’impresa (pertanto, non solo a titolo di proprietà, bensì anche in leasing e in altre forme giuridiche di possesso) – e sempre per un periodo di norma superiore a 30 giorni, se concessi in comodato d’uso gratuito ai dipendenti, debbano essere comunicati alla Motorizzazione una serie di elementi informativi fondamentali sulle generalità del fruitore. La comunicazione potrà essere effettuata dall’utilizzatore o, più frequentemente, dall’azienda su delega dell’utilizzatore.
Introdotto quanto precede, occorre altresì comprendere quanto possano essere gravose le sanzioni per coloro i quali non provvedono in tal senso. Stando a quanto introdotto dal Ministero, le sanzioni monetarie sono relative a 705 euro: più pesante potrebbe invece essere la sanzione accessoria amministrativa, visto e considerato che è relativa al ritiro della carta di circolazione nell’ipotesi di mancata comunicazione.
Per quanto attiene la decorrenza della nuova normativa, ricordiamo infine che le nuove disposizioni saranno applicate solamente per gli atti posti in essere dal prossimo 3 novembre 2014, con riferimento agli atti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014, e che la comunicazione alla Motorizzazione è effettuabile in qualsiasi momento. Coloro i quali volessero approfondire, possono farlo consultando il provvedimento integrale, qui disponibile in formato .pdf dal sito internet ministeriale.
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