<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Da questo anno accademico è scattata l’<strong>ipotesi di incompatibilità per chi svolge un dottorato con l’Università di Bologna</strong> e, contemporaneamente, ha anche un’<strong>occupazione al di fuori del dipartimento</strong>. In altre parole, coloro i quali vogliono conseguire il titolo di dottorato all’Università bolognese <strong>devono scegliere tra studio e lavoro</strong>, con le ovvie conseguenze in capo a coloro che non appartengono a famiglie sufficientemente facoltose, né hanno la possibilità di accedere alla Borsa di studio. E così, in questi giorni, centinaia di nuovi dottorandi devono scegliere se rinunciare al concorso che hanno appena vinto, o a un posto di lavoro (spesso precario, e remunerativo quanto basta per sostenere parte delle spese di studio). Una situazione prontamente contestata dai sindacati, che denunciano come il dottorato possa esser così limitato solamente ai “ricchi di famiglia”.</span></span></span>
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Pronta <strong>la difesa da parte dei vertici dell’Ateneo</strong>, con il prorettore alla ricerca, Dario Braga, che dalle pagine locali de La Repubblica afferma come pur condividendo le critiche degli studenti, si tratta di “<em>un’incompatibilità anacronistica che rasenta il ridicolo, ma <strong>si tratta di una legge nazionale</strong></em>” e che, pertanto, non si può che applicare la normativa in vigore. Contemporaneamente Braga promette di<strong> limitare i danni per i dottorandi del 2014</strong>, mentre per chi ha vinto il concorso la scorsa estate sembrano esservi poche speranze.</span></span></span>
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ma come si è arrivati a questa critica situazione? La risposta è in una norma che l’ex ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo, volle inserire all’interno di un decreto che <strong>sancire l’incompatibilità di tra studio e lavoro</strong>. In altri termini, per l’ex governo il dottorato sarebbe un lavoro a tempo pieno, e non sarebbe compatibile con altre professioni, incluse quelle precarie. <em>Nel solo Ateneo bolognese, il problema riguarda circa 200 dottorandi che non hanno una borsa di studio, e che pertanto devono sostenere le spese del percorso formativo con le sole proprie gambe.</em></span></span></span>
A venire in soccorso agli studenti è la Flc – Cgil, che contesta l’interpretazione che l’Università bolognese ha dato del decreto, sottolineando come sia l’unica, in Italia, ad aver inserito “l’incompatibilità tra la frequenza del dottorato e altri contratti di lavoro e la richiesta di un impegno a tempo pieno anche per i dottorandi senza borsa”. Una interpretazione che il sindacato ricorda essere eccessivamente rigida, domandandone la sospensione dell’applicazione per i dottorandi del ciclo in corso, finchè il Miur non si sarà dichiarato sulla questione.
Ma cosa dice esattamente il decreto contestato? Il d.m. 45 dell’8 febbraio 2013 porta con sé, come sgradita eredità, un’art. 12 rubricato “Diritti e doveri dei dottorandi”. Al comma 1 si sancisce che “l’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e dagli articoli 7 e 11” (articoli che evidenziano la possibilità di collaborazione con scuole di alta specializzazione, come quelle mediche). Ancora, al comma 2 si ribadisce come i dottorandi “quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all’attività clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato”.
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<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Insomma, <strong>i dottorandi non possono svolgere altre attività lavorative </strong>e, al limite, possono svolgere una gratuita opera di tutorato nei confronti degli studenti. A rafforzare quanto precede è il comma 4, che parla dei dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato, i quali “godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare”.</span></span></span>
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Per il momento, la sola Università bolognese ha dato del d.m. una interpretazione restrittiva che ha condotto centinaia di dottorandi a rischiare di incorrere in una dolorosa scelta. Ma cosa potrebbe succedere se il fenomeno dovesse interessare tutte le migliaia di dottorandi italiani? Al Miur l’ardua sentenza…</span></span></span>