Parte il bonus rioccupazione per i cassintegrati che trovano una nuova occupazione. Si tratta di un contributo economico mensile pari alla metà della cassa che sarebbe spettata ai cassintegrati se non avessero trovato un nuovo lavoro. Vantaggi anche per i datori di lavoro che assumono con contratto subordinato. L’Inps attraverso la nuova circolare n. 109 del 26 luglio 2019 ha fornito importati e significativi chiarimenti a riguardo.
Indice
Bonus rioccupazione: di cosa si tratta?
Via libera al bonus rioccupazione per i cassintegrati. Si tratta di una misura a sostegno di questi lavoratori che nel periodo di tempo in cui usufruiscono del servizio intensivo, trovano una nuova occupazione e vengono assunti con contratto subordinato. Il bonus rioccupazione è in pratica un assegno erogato mensilmente dall’Inps, con un valore pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale, che sarebbe spettato ai cassintegrati se non avessero trovato una nuova occupazione. Ricordiamo che la cassa integrazione è un ammortizzatore sociale erogato dall’Inps nei confronti dei dipendenti di aziende in crisi. In parole povere, si tratta di un sussidio economico a titolo di retribuzione in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa stessa. A differenza della disoccupazione, la cassa integrazione viene erogata durante il rapporto di lavoro.
Il bonus rioccupazione parte dal giorno della nuova assunzione
Il bonus è erogato direttamente dall’Inps una volta che sono stati accertati e verificati tutti i requisiti necessari per legge. L’agevolazione economica per i cassintegrati che trovano una nuova occupazione, parte dal giorno stesso della nuova assunzione. Tuttavia, come si legge nella circolare Inps, il lavoratore per usufruire del sostegno economico deve essere assunto da “un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui era precedentemente impiegato“. Ed ancora, il nuovo rapporto di lavoro, deve essere di tipo subordinato, anche part-time, sia a tempo determinato che indeterminato. Inoltre, i lavoratori possono beneficiare anche di facilitazioni di carattere fiscale. Ci riferiamo alla detassazione del Tfr, il tutto per un importo massimo uguale a 9 mesi di retribuzione.
Le agevolazioni fiscali per i datori di lavoro
Anche ai datori di lavoro che assumono i cassintegrati, spettano delle agevolazioni fiscali. In particolare a tali datori compete l’esonero pari al 50% per quanto riguarda gli oneri contributivi a loro carico. Questo nel limite massimo pari a 4.030 euro all’anno, il tutto perfettamente rivalutabile in base all’indice Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai stessi. Dunque, incentivi rivolti ai datori di lavoro, in modo da facilitare ed agevolare la rioccupazione dei lavoratori cassintegrati, che potranno così accettare un nuovo lavoro e godere del bonus rioccupazione.
I requisiti necessari per richiedere il bonus
Come detto precedentemente, l’Inps stessa erogherà l’assegno mensile connesso al bonus rioccupazione. Tuttavia per accedere a tale sostegno economico, bisogna che siano verificati determinati requisiti richiesti per legge:
- la reale ed effettiva assunzione dei cassintegrati, con contratto subordinato, anche part-time, sia a tempo determinato che indeterminato;
- l’assunzione deve essere effettuata da un datore di lavoro, che non ha assetti proprietari coincidenti con quelli dell’impresa dove il lavoratore era stato precedentemente assunto.
Sono questi i requisiti fondamentali richiesti per poter accedere alla formula.
Come richiedere il bonus rioccupazione
I cassintegrati che vogliono usufruire del bonus rioccupazione, non devono inviare alcuna domanda. Infatti l’Inps stessa provvederà al pagamento del bonus su conti correnti bancari o postali, libretti postali, carte prepagate. L’unica cosa che i possibili destinatari dell’agevolazione devono fare è inviare all’Inps il modello SR185, che risulta essere necessario per verificare l’effettiva corrispondenza tra l’IBAN comunicato all’Anpal e la titolarità del conto connesso a tale IBAN . Tale modello si trova online sul sito Inps, nella sezione “Prestazioni e servizi”, cliccando poi sulla dicitura “Tutti i moduli”. Il modulo, una volta compilato, può essere inviato attraverso differenti modalità:
- tramite Pec al seguente indirizzo: provinciale.ascolipiceno@postacert.inps.gov.it;
- inviando una mail all’indirizzo: ascolipiceno@inps.it, allegando il documento di identità;
- spedire il documento originale tramite posta, alla Sede di Ascoli Piceno, sempre allegando il documento di identità del richiedente il bonus.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare la circolare Inps.
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