Bonus ristrutturazioni: quali sono i rischi in caso di mancata comunicazione Enea? L’agenzia delle Entrate prova a fare chiarezza: nessuna sanzione per mancato invio dei dati.
Ogni contribuente per poter godere degli sgravi fiscali riconosciuti dal bonus ristrutturazioni deve, ovviamente, attenersi alla normativa vigente e a quello che questa prevede in merito ai tempi e ai modi di presentazione delle richieste.
Indice
Bonus ristrutturazioni: le modalità di accesso
Le modalità di accesso al bonus, così come i requisiti e le relative scadenze, sono tutti ampiamente chiariti dalla normativa di riferimento ( decreti legislativi, ministeriali, note, circolari emesse dalle istituzioni competenti etc.) Uno dei dubbi che ha assalito i fruitori del bonus ristrutturazioni nell’ultimo periodo, proprio perché non vi è alcun riferimento specifico nell’ordinamento, riguardava per esempio la mancata presentazione della nuova comunicazione Enea.
Quali sono i rischi a cui si va incontro qualora i dati non dovessero pervenire entro i termini all’agenzia? È prevista una sanzione? Il contribuente, in questi casi, rischia di perdere completamente l’intero sconto fiscale? Ebbene finalmente a queste domande l’Agenzia dell’Entrate ha risposto e, facendo riferimento alla normativa vigente in materia, ha provato a fare chiarezza su tutte le questioni rimaste irrisolte. Vediamo dunque qual è la linea tracciata dalle Istituzioni e quale direzione invece devono seguire i contribuenti per non cadere in errore.
Nuova comunicazione Enea: quando e perché va fatta
I soggetti che hanno diritto al bonus ristrutturazioni sono tutti quelli che hanno avviato e ultimato interventi di recupero edilizio in grado di:
- garantire un risparmio energetico;
- apportare un miglioramento ad una determinata struttura rendendola meno dannosa in termini di impatto ambientale.
Il contribuente, in questo caso, potrà godere di una sorta di incentivo economico sotto forma di sgravio fiscale sull’Irpef. Per vedere riconosciuto questo suo diritto, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dovrà procedere con la nuova comunicazione Enea. Si tratta di una procedura fondamentale, con la quale chi ha presentato domanda per il bonus informa l’Enea (l’Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) di aver portato a termine la ristrutturazione. Il bonus non va dunque confuso con l’ecobonus, specie in questo caso dove le procedure da seguire per il riconoscimento degli sconti fiscali sono apparentemente simili ma, fondamentalmente, diverse tra di loro. Vediamo di cosa si tratta nello specifico.
Bonus ristrutturazioni: Cosa comporta il mancato invio della nuova comunicazione Enea? L’agenzia dell’Entrate fa chiarezza
La nuova comunicazione Enea per il bonus ristrutturazioni non deve essere confusa con la comunicazione Enea relativa all’ecobonus. Le due procedure, pur essendo simili, sono disciplinate da regolamenti diversi. Concentrandosi sul bonus ristrutturazioni, destinato ai lavori edili generici, è importante ricordare ciò che stabilisce l’articolo 16, comma 2 bis del Decreto Legislativo 63/2013. La norma parla chiaro: la nuova comunicazione Enea è obbligatoria e va presentata nel termine parentorio di 90 giorni dalla fine dei lavori.
Sui rischi ai quali si va incontro in caso di mancato invio dati all’Enea, non menzionati in alcuna direttiva, ha provato fare chiarezza l’Agenzia delle Entrate. In una nota pubblicata pochi giorni fa (la n.46/E/2019) è stato riportato un avviso del Ministero dello Sviluppo Economico ed è stato spiegato che: la trasmissione Enea, pur rimanendo obbligatoria per il contribuente, “non implica la perdita della detrazione qualora non effettuata“. Il contribuente, inoltre, non è esposto nemmeno a sanzione nel caso in cui non provveda a tale adempimento.
Gli enti preposti potrebbero muoversi negando le detrazioni o inviando sanzioni se e solo se all’interno del decreto n. 63 del 2013 ci fosse un esplicito riferimento a questo modus operandi. Sempre l’Agenzia delle Entrate, in fine, per rafforzare questa sua risoluzione ha tirato in ballo il decreto ministeriale n. 41 del 1998, ovvero il regolamento contenente le norme di attuazione delle procedure di controllo (che si estende anche alle verifiche sulle agevolazioni del bonus ristrutturazioni). Il DM, nello specifico, all’articolo 4 elenca tutta una serie di casi per cui è prevista la revoca delle detrazioni e, tra questi, non è compresa né la mancata né la tardiva trasmissione all’Enea.
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