Quali sono i requisiti che possono integrare il reato di caporalato secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione.
La recente sentenza n. 6905/2021 da parte della Corte di Cassazione chiarisce quali siano i requisiti che possono integrare il reato di caporalato. In particolare, i giudici della Suprema Corte condividono come non vi sia bisogno che, per configurare il reato di caporalato, siano presenti tutti gli elementi ex art. 630 bis c.p., bensì è sufficiente che sia presente solamente uno di tali “indizi”. Ricostruiamo brevemente il caso su cui si sono espressi i giudici di legittimità.
Indice
Il caso
Il caso trae origine dalle indagini del giudice per le indagini preliminari nei confronti di un imprenditore, ricondotto agli arresti domiciliari per il reato di caporalato di cui all’art. 630 bis c.p., ovvero per aver illecitamente sfruttato alcuni lavoratori, a cui è stata attribuita una remunerazione differente rispetto a quella che era disciplinata all’interno dei contratti collettivi di lavoro, e ritenuta sproporzionata in relazione alla quantità e alla quantità delle mansioni svolte.
L’imprenditore ricorre ottenendo la conversione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella che invece prevede la mera necessità di presentarsi agli organi di polizia per una volta al giorno, tutti i giorni. Ma non solo: l’indagato sceglie anche di ricorrere in Cassazione, perché ritiene insufficienti gli indizi raccolti, ovvero insufficienti per poter configurare validamente il reato di sfruttamento, essendo il provvedimento carente nei confronti degli alloggi degradanti, nei metodi di sorveglianza particolari o nelle condizioni di lavoro negative.
Insomma, l’unica condotta che è stata oggetto di contestazione viene ridotta alla presenza di una remunerazione che è inferiore rispetto a quella che è disciplinata dai contratti collettivi. Inoltre, l’indagato afferma che tale retribuzione inferiore sarebbe stata ricondotta esclusivamente a una giornata di lavoro.
Per integrare il reato di caporalato basta una retribuzione insufficiente
I giudici della Corte di Cassazione non sembrano tuttavia essere concordi con le motivazioni addotte dall’imprenditore e dei suoi legali nel provvedimento di impugnazione della decisione. La Corte di legittimità, infatti, sostiene come non sia rilevante la mancata valutazione della gravità indiziaria sugli altri indici rivelatori dello sfruttamento dei lavoratori, e che invece è sufficiente – per integrare il reato di caporalato – solamente uno degli elementi che sono previsti all’interno dell’art. 630 bis c.p., lasciando così intendere che la legge li ha previsti come alternativi, e come per poter configurare tale reato non sia dunque necessario che siano presenti tutti insieme nella stessa fattispecie.
L’art. 630 bis c.p.
Effettivamente, dando uno sguardo attento al comma 2 dell’art. 630 bis c.p., è evidente come il legislatore intenda che, per poter configurare il reato di caporalato, sia necessaria la sussistenza di uno o più dei seguenti indizi, e non la presenza contemporanea di ognuno di essi:
- remunerazioni palesemente diverse da quelle che sono previste all’interno dei contratti collettivi nazionali o territoriali che sono stati sottoscritti dai sindacati più rappresentativi, o che appaiono comunque essere prive di proporzione in relazione alla quantità e alla qualità delle mansioni ricoperte;
- violazione continua delle leggi che disciplinano gli orari di lavoro, così come le normative che riguardano altri aspetti importanti della vita lavorativa, come i periodi di riposo, i riposi settimanali, il diritto all’aspettativa obbligatoria, le ferie;
- violazioni sulle normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di igiene;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative definite dal legislatore come degradanti.
Nella fattispecie in esame, effettivamente, non tutti i 4 indizi di cui sopra erano presenti. Tuttavia, la presenza di uno solo di essi (la retribuzione inferiore a quella previste dai contratti collettivi) è stato elemento sufficiente per far scattare la configurazione del reato di caporalato di cui all’art. 630 bis c.p. La Cassazione respinge così il ricorso dell’imprenditore indagato.
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