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Cassazione: è legittimo il licenziamento al termine del periodo di prova

Licenziare il proprio dipendente al termine del periodo di prova, senza alcuna giusta causa, è legittimo. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sua sentenza n. 18268/2018 da parte della Sezione lavoro, secondo cui la lettera di licenziamento inviata durante questo periodo non deve riportare alcuna motivazione, poiché è diritto del datore di lavoro …

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Licenziare il proprio dipendente al termine del periodo di prova, senza alcuna giusta causa, è legittimo. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sua sentenza n. 18268/2018 da parte della Sezione lavoro, secondo cui la lettera di licenziamento inviata durante questo periodo non deve riportare alcuna motivazione, poiché è diritto del datore di lavoro valutare l’eventuale convenienza a prolungare il rapporto professionale al termine del periodo di prova, o scegliere di cessarlo nel caso in cui si ritenga non soddisfatto dalla collaborazione del proprio dipendente.

Licenziamento

Licenziato alla fine della prova

Il caso su cui gli Ermellini si sono occupati è scaturito dal licenziamento di un lavoratore al termine del periodo di prova, con una lettera di licenziamento che non riportava alcuna giusta causa. Il lavoratore eccepiva così la nullità del patto di prova, impugnando il provvedimento dinanzi ai giudici di primo grado. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano tuttavia il ricorso del licenziato e, con l’occasione, la Corte d’Appello specificava che anche se la prestazione svolta dal dipendente in passato era identica a quella che costituiva oggetto del patto di prova, in realtà la stessa era stata effettuata nei confronti di soggetti diversi e dunque in contesti non comparabili.

Soprattutto, i giudici di secondo grado avevano chiarito come il mancato superamento della prova costituiva ambito in cui poter rendere operante il principio della libera recedibilità del datore di lavoro, che non è nemmeno tenuto a giustificare le motivazioni della scelta di non prolungare il rapporto professionale.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato ulteriormente le lamentele del dipendente, che avanzava ricorso alla Suprema Corte, sostenendo come il licenziamento fosse legittimo, poiché quello che viene intimato all’interno del periodo di prova o alla fine dello stesso ha una piena naturale discrezionale e, dunque, non deve essere giustificato né deve riportare le motivazioni che hanno indotto il datore di lavoro a compiere una simile decisione.

Peraltro, gli Ermellini sottolineano come la giustificazione non ha alcuna necessità di essere condivisa nemmeno nell’ipotesi in cui avvenga una contestazione sulla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore. Ne deriva che ricadrà sul dipendente licenziato al termine del periodo di prova l’onere della prova: al lavoratore che ha ricevuto il provvedimento, dunque, l’arduo compito di dimostrare il positivo superamento del periodo di prova e il fatto che il recesso sarebbe stato indotto da un motivo di illiceità e, pertanto, estraneo al patto di prova.

Con tale occasione si rammenta come il patto di prova sia un periodo – appunto – di “test”, di solito disciplinato all’interno delle regole del CCNL, dipendente sulla base dell’inquadramento del lavoratore e utile per poter valutare la reciproca convenienza del rapporto di lavoro, con l’intenso, in caso di positiva valutazione da parte di entrambe le parti, di procedere a stabilizzazione del lavoratore stesso.

Tale clausola (prova) non è obbligatoria per legge, ma è comunque data facoltà alla contrattazione collettiva nazionale di poter prevedere questo particolare periodo al fine di tutelare entrambe le parti. Ne deriva che il periodo di prova può essere inserito nel contratto di lavoro (in forma scritta) e che, come rammentato dalla Corte, al termine dello stesso il rapporto può scindersi senza necessità di giustificazioni.

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