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Equitalia, chiedere la rateizzazione non equivale ad ammettere il debito

Non è ammissione del debito la domanda di rateizzazione della propria cartella di pagamento a Equitalia: ecco una recente sentenza in merito.

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Chiedere ad Equitalia la rateizzazione della cartella di pagamento non è equivalente ad ammettere il proprio debito e rinunciare al diritto di contestare la pretesa in sede di giudizio. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 3347/2017, che ha fatto luce sul caso di un contribuente che aveva impugnato inanzi al giudice tributario una cartella di pagamento di più di 100 mila euro, relativa all’omesso versamento di somme a titolo di interessi e sanzioni per tardivo versamento di Irap e Iva.

equitaliaEquitalia, rateizzazione della cartella: la nuova sentenza

Secondo la Cassazione, non è possibile attribuire al riconoscimento semplice e puro – sia esso implicito o esplicito – realizzato dal contribuente di essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione “l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario“.

Il riconoscimento esula – si legge ancora nella sanzione – da questa procedura, che è “regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l’obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente”. Dunque, la manifestazione di volontà del contribuente quando non esprime una chiara rinuncia al diritto di contestare la pretesa, deve “ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati”.

Quanto sopra, aggiunge ancora la Corte di Cassazione, non esclude naturalmente che il contribuente possa validamente rinunciare a contestare la pretesa avanzata da Equitalia. Tuttavia, affinchè questa forma di acquiescenza si verifichi “è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioè: 1) che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci”. La sola rateizzazione chiesta dal ricorrente non rappresenta pertanto acquiescenza.

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