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Esodati: domande nuova salvaguardia in scadenza il 16 giugno. 1° parte

Entro il 16 giugno va presentata la domanda per usufruire delle tutele previste a contrasto del problema esodati. La vicenda relativa ai lavoratori esodati è probabilmente uno degli episodi più spiacevoli (forse, quello socialmente più drammatico) degli ultimi anni. Gli strascichi negativi perdurano ancora oggi, e sono tanti i lavoratori che – “espulsi” volontariamente dal …

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Entro il 16 giugno va presentata la domanda per usufruire delle tutele previste a contrasto del problema esodati. La vicenda relativa ai lavoratori esodati è probabilmente uno degli episodi più spiacevoli (forse, quello socialmente più drammatico) degli ultimi anni. Gli strascichi negativi perdurano ancora oggi, e sono tanti i lavoratori che – “espulsi” volontariamente dal mondo del lavoro in seguito ad accordi aziendali – sono oggi lasciati in balìa delle onde, in attesa che vengano maturati i requisiti utili per la pensione. Vediamo allora di fare un pò di chiarezza, e comprendere cosa comporti la nuova scadenza del 16 giugno 2014.

La l. 147/2013. Come sottolineava l’INPS in un suo recente report in materia, l’art. 1, comma 194, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, ferme restando le operazioni di salvaguardia già previste, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle categorie esplicitate nel prossimo paragrafo.

Chi è interessato dalla nuova salvaguardia. Rientrano nel nuovo intervento di salvaguardia:
N. 900 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

N. 400 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

N. 500 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

N. 5.200 lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

N. 1.000 lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.

N. 9.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Nella prossima parte, in pubblicazione domani, cercheremo di esaminare quali saranno i requisiti che i lavoratori salvaguardati dovranno dimostrare di possedere, e in che modo poter presentare le istanze.

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