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Ferie non godute: P.A. deve pagarle se non è scelta del dipendente

La Corte Ue ha stabilito che se un dipendente pubblico non gode delle ferie non per sua volontà, esse vanno rimborsate.

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la P.A. deve pagare le ferie non godute? Alla domanda ha risposto una sentenza, quella della Corte Ue, che ribalta una prospettiva italiana disciplinata da una precisa legge e che però ora a quanto pare dovrà essere rivista. Stiamo parlando di una norma, il Dl 95/2012, che regola un argomento preciso riguardante le ferie del dipendente pubblico, ovvero la loro monetizzazione in caso egli non goda delle stesse per una qualche ragione. Per ragioni di contenimento della spesa pubblica, era stata introdotta la legge di cui sopra che vietava ai datori di lavoro (quindi in questo caso all’Amministrazione pubblica) di monetizzare le ferie. In sostanza, se un dipendente non utilizzava le ferie previste, non poteva chiedere il corrispondente delle stesse in denaro (in nessun caso).

La P.A. deve pagare ferie non godute

Due giorni fa però la Corte Europea ha spiegato che le cose non possono stare in questo modo e che la P.A. deve pagare le ferie non godute dei dipendenti, a meno che questi rinuncino volontariamente ad esse e dopo che la stessa P.A. si sia premurata di avvisare in forma scritta i dipendenti stessi. Il tutto comunque avviene solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro per un qualche motivo (dimissioni, licenziamento, pensione). Proviamo a capirci di più con un esempio: un dipendente pubblico che ha 4 settimane di ferie all’anno e ne prende solo due non può chiedere il corrispettivo in denaro dei giorni di ferie non goduti. Questo se è lui che decide di non fare le vacanze e quindi è una sua scelta personale non godere pienamente di tale diritto. Se quindi ne utilizza solo due, le restanti due settimane, alla fine del periodo valido per il loro utilizzo, molto semplicemente scadono. La sentenza della Corte Ue non ha modificato questo principio.

Ha però messo nero su bianco un’altra questione molto importante: se quelle due settimane di ferie non sono state utilizzate non per volontà del dipendente, ma (ad esempio) perché la P.A. ha chiesto allo stesso di restare al lavoro a causa di esigenze ritenute improrogabili, allora il monte ore di queste ferie va ad accumularsi e dovrà essere corrisposto in denaro alla fine del rapporto di lavoro. Non vale quindi il “gioco” di rinunciare alle vacanze che spettano di diritto per ottenere un maggiore introito economico. E non vale nemmeno il contrario, ovvero un datore di lavoro non può proporre al dipendente un pagamento a fronte della sua rinuncia alle ferie. Però la P.A., secondo la recente sentenza della Corte Europea è tenuta a “rimborsare” il lavoratore del mancato godimento del suo diritto qualora esso (il dipendente) sia stato in qualche modo “costretto” a non goderne. In questo contesto la stessa P.A. è anche obbligata ad avvisare il dipendente in forma scritta di avere a disposizione le ferie e di doverle utilizzare entro il periodo previsto.

La disciplina di questo (nuovo) principio arriva dalla conclusione di un procedimento legale intentato da un dipendente comunale che, andato in pensione nel 2016, aveva chiesto la retribuzione di ben 79 giorni di ferie non utilizzate. Il Comune, richiamando appunto il Dl 95/2012, si era opposto e la questione era finita davanti ai giudici. Già l’organo italiano, come spiega il sito La legge per tutti, aveva posto alcuni dubbi sulla vicenda, basandosi sulla direttiva comunitaria 2003/88 riguardante l’orario di lavoro, secondo la quale è dovuta un’indennità “per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti prima della fine del rapporto di lavoro”. Tale direttiva non fa differenze tra il settore pubblico e quello privato.

Per questa ragione la questione era finita davanti alla Corte di giustizia europea, che sostanzialmente ha confermato i dubbi del giudice italiano, dichiarando incompatibile con le norme comunitarie il Dl 95/2012. La sentenza in questione è la C-218/2022, che sostanzialmente stabilisce che nessuna esigenza di contenimento della spesa pubblica possa superare il diritto al rimborso delle ferie non godute, nel caso il mancato godimento derivi appunto da una necessità della P.A. e non da una deliberata decisione del lavoratore.

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