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Fideiussione: cosa è e come funziona

Vediamo cos’è la fideiussione, come funziona, a cosa serve e tutte le caratteristiche di questa forma di garanzia

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La fideiussione è un contratto con il quale un soggetto (chiamato ‘fideiussore’) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l’adempimento di una obbligazione che è contratta da un’altra persona (il debitore principale), in maniera tale che se quest’ultima non riesce ad adempiere nei modi e nei tempi previsti dal contratto, il creditore si può sempre rivalere nei confronti del fideiussore.

Fideiussione

A cosa serve il contratto di fideiussione

Stabilito quanto sopra abbiamo riepilogato, possiamo aggiungere come con il contratto di fideiussione il creditore raggiunga un importante obiettivo: quello di garantirsi ulteriormente nei confronti del debitore principale, potendo di fatti soddisfare le proprie pretese di credito sul patrimonio del fideiussore (e non, come invece avviene con le garanzie reali come il pegno o l’ipoteca, su un bene specifico)

Fideiussione omnibus o specifica

Chiarito quanto precede, si parlerà di ‘fideiussione omnibus’ nel caso in cui il fideiussore scelga di garantire tutte le obbligazioni che il debitore principale ha contratto, mentre si parlerà di ‘fideiussione specifica’ se invece il fideiussore ha scelto di garantire solamente una o più obbligazioni contratte dal debitore principale. È inoltre possibile che la fideiussione possa essere prestata anche nei confronti di un’obbligazione che è soggetta a condizione futura, o futura, con la sola previsione dell’importo massimo garantito.

Forma e caratteristiche della fideiussione

Per quanto concerne la forma, il codice civile non impone alcun vincolo formale, limitandosi invece a prevedere che risulti essere chiaramente espressa la volontà del fideiussore di prestare fideiussione: intuibilmente, al fine di agevolare la verifica di questa espressione di volontà, è frequentemente concordata una forma scritta.

A proposito di caratteristiche dell’impegno fideiussorio, si tenga conto come la fideiussione è un’obbligazione accessoria rispetto all’obbligazione principale: ne deriva che la fideiussione non è valida (o non è più valida) se non esiste o risulta invalida l’obbligazione principale, salvo sia stata prestata per un’obbligazione assunta da un incapace.

Ancora, si ricorda come la fideiussione sia un contratto che può ben avere ad oggetto anche un’altra obbligazione fideiussoria: è infatti lo stesso codice civile a contemplare la fideiussione su fideiussione.

In ogni caso, è previsto che la fideiussione non ecceda quanto dovuto dal debitore principale: nell’ipotesi invece in cui la fideiussione sia prestata a condizioni più onerose o sia fissata su importi superiori a quelli del dovuto dall’obbligato principale, la fideiussione troverà una sua validità solamente nei limiti dell’obbligazione principale. È inoltre ammissibile l’esistenza di una fideiussione specifica che non garantisca l’intero importo della fideiussione, ma solamente una sua quota, espressa in termini percentuali o assoluti.

Fideiussore e debitore principale

Per quanto attiene le relazioni e gli obblighi di fideiussore e debitore principale, ricordiamo come il fideiussore sia obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito. Quanto sopra sta a significare che il creditore può indistintamente rivolgersi all’uno o all’altro soggetto nel momento in cui desidera ottenere il soddisfacimento del proprio credito, salvo poi la possibilità del fideiussore di “rifarsi” sul debitore principale.

Naturalmente, è ben ammesso (e ciò avviene anche in maniera piuttosto frequente) che le parti interessate possano accordarsi nel senso che il creditore dovrà prima rivolgersi nei confronti del debitore principale (beneficium excussionis): il fideiussore potrà dunque essere chiamato a rispondere al pagamento delle obbligazioni del debitore principale, solamente dopo che il creditore dimostrerà di aver cercato di esperire fruttuosamente la procedura esecutiva sui beni dell’obbligato principale.

Infine, ricordiamo che è ammessa la fideiussione prestata da più persone per un medesimo debito (‘confideiussione’): in ogni caso, ciascuno dei confideiussori è obbligato per l’intero debito, salvo che non sia stato pattuito il beneficio della divisione della obbligazione tra i vari fideiussori (beneficium divisionis), che consente al debito di ‘dividersi’ in tante parti quanti sono i fideiussori, con ogni fideiussore che potrà esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta.

Azione di regresso

Riprendendo quanto sopra abbiamo avuto modo di anticipare, ritorniamo sul caso in cui il fideiussore sia intervenuto sostituendosi al debitore principale per pagare l’obbligazione da lui contratta.

In questo caso, il fideiussore potrà a sua volta chiedere al debitore principale il pagamento di quanto egli abbia pagato al suo posto: si tratta della c.d. ‘azione di regresso’, che spetta al fideiussore anche se il debitore principale non era consapevole della prestata fideiussione. Con l’azione di regresso il fideiussore potrà pertanto agire per cercare di ottenere la restituzione del capitale, degli interessi e delle spese che egli ha sostenuto per pagare al suo posto.

Al fine di esperire correttamente l’azione di regresso, il fideiussore ha l’onere di informare il debitore di aver effettuato il pagamento: nell’ipotesi in cui non sia stato comunicato il pagamento, il fideiussore non potrà avviare l’azione di regresso se il debitore ha pagato ugualmente il debito. Inoltre, il debitore potrà opporre al fideiussore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento.

Estinzione della fideiussione

L’estinzione della fideiussione può avvenire se viene meno il debito principale (abbiamo già rammentato del carattere accessorio della fideiussione rispetto al contratto principale), o ancora se, dopo la scadenza dell’obbligazione principale, non sono state proposte entro sei mesi le istanze contro il debitore e non siano state coltivate con diligenza.

In questo secondo caso per il creditore si verifica una decadenza dal diritto verso il fideiussore, il cui termini sono ridotti a due mesi se il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.

Reviviscenza della fideiussione

Se il creditore emette la liberatoria nei confronti del fideiussore, quest’ultimo si può ben considerare liberato per il futuro dai suoi impegni. Attenzione però non sottovalutare la presenza della c.d. “clausola di reviviscenza della fideiussione originaria”, frequente nei contratti bancari.

Se infatti è presente questa clausola, il fideiussore rimane comunque impegnato a rimborsare l’istituto di credito se il pagamento effettuato dal debitore o da un terzo, per l’estinzione dell’obbligazione, viene successivamente dichiarato invalido o inefficace per qualsiasi motivo.

 

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