Il decreto agosto ha introdotto una serie di novità in relazione ai versamenti sospesi nel periodo di lockdown. Il 50% di questi deve essere pagato in una sola soluzione oppure in 4 rate dal 16 settembre 2020, mentre il restante può essere versato fino a 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021. Ecco le novità in materia e le indicazioni su come adempiere al proprio dovere con il Fisco senza incorrere in multe e sanzioni.
Indice
Fisco e versamenti sospesi
Il decreto agosto contiene al suo interno tante misure a sostegno di un Paese che deve pian piano cercare di risollevarsi e guardare avanti. La pandemia da Covid è ancora presente anche se con sfumature meno marcate rispetto ai mesi scorsi. Certo, non bisogna mai abbassare la guardia e cercare di rispettare le misure di sicurezza ed il distanziamento sociale anche in vacanza. Il testo del decreto contiene un ulteriore rateazione dei versamenti sospesi nel periodo di lockdown, che ora devono però essere pagati in maniera tale da adempiere al proprio dovere con il Fisco. Come si può versare il dovuto? Chi sono i destinatari che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti e che ora sono chiamati in causa? Cerchiamo di far luce sulla questione con tutte le novità introdotte dal decreto agosto.
Fisco: novità sui versamenti sospesi
Come ben vi ricorderete, nel periodo di massima emergenza sanitaria, che ha caratterizzato i mesi scorsi, sono stati sospesi diversi versamenti. Ora, è arrivato il momento di sanare il debito, procedendo con il pagamento del dovuto al Fisco. Il decreto agosto ha però introdotto ulteriori agevolazioni, in maniera da rateizzare le somme di denaro e pagare poco alla volta. In particolare, il 50% delle somme dovute può essere pagato senza il rischio di incorrere in multe e senza interessi in una sola soluzione, entro la data del 16 settembre 2020. L’alternativa è quella di rateizzare fino a massimo 4 rate mensili di uguale importo, con la prima da versare entro il 16 settembre 2020.
Ed ancora, il restante 50% dei versamenti dovuti, può essere pagato senza sanzioni ed interessi fino ad un massimo di 24 rate di uguale importo, con la prima da dover pagare entro il 16 gennaio 2021. Sono queste le modalità di pagamento a cui si dovranno attenere i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti nel periodo del lockdown.
Chi sono i contribuenti interessati?
Chi sono i contribuenti chiamati in causa? Parliamo di:
- imprese operanti nel settore turistico-ricettivo,
- agenzie di viaggio e turismo,
- tour operator,
- società sportive sia professionali che dilettantistiche,
- le federazioni sportive nazionali,
- ricevitorie,
- soggetti che gestiscono palestre,
- centri sportivi,
- stadi,
- bar,
- pub,
- ristoranti,
- pasticcerie,
- onlus,
- aziende termali.
Per questi la sospensione è stata valida dal 2 marzo al 30 aprile 2020. In particolare ci riferiamo ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente-assimilato, dei premi per l’assicurazione obbligatori e dei contributi previdenziali ed assistenziali. Non è tutto, in quanto la sospensione si proroga fino al 30 giugno 2020 per alcuni soggetti come: le federazioni sportive nazionali, le associazioni e società sportive professionali e dilettantistiche. Prevista anche la sospensione dell’Iva con scadenza a marzo 2020.
Altri soggetti beneficiari della sospensione dei versamenti
La lista dei beneficiari della sospensione dei versamenti al Fisco non finisce qua. Sono compresi anche i contribuenti esercenti impresa, di arte e tutti coloro con guadagni non superiori i 2 milioni di euro in relazione al periodo di imposta 2019. A questi è stata applicata la sospensione dei versamenti da autoliquidazione, che scadevano tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020. Anche in questo caso ci si riferisce ai versamenti relativi le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e altri redditi assimilati, i contributi previdenziali ed assistenziali, Iva e premi per l’assicurazione obbligatoria.
Altri beneficiari sono stati i contribuenti con dei ricavi non superiori i 400 mila euro in riferimento al periodo d’imposta 2019. In questo caso, i ricavi e compensi registrati nel periodo tra il 17 marzo e 31 maggio 2020, non sono soggetti alle ritenute d’acconto del sostituto d’imposta, il tutto se durante il mese precedente non si sono avute spese per lavoro dipendente o assimilato.
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