Tra le tante novità del 2015 vi è una innovazione particolarmente importante, che potrebbe condurre a una concreta semplificazione ed efficientamento delle comunicazioni tra i sostituti di imposta e i lavoratori: la Certificazione Unica 2015. Ma cosa conterrà questa certificazione in grado di sostituire il “vecchio” CUD? E quali sono i vantaggi che potrebbero derivare dall’applicazione della nuova certificazione? Cerchiamo di effettuare qualche piccolo approfondimento, chiarendo alcuni dei principali aspetti interrogativi della materia.
Ricordiamo anzitutto che la Certificazione Unica 2015, contrariamente a quanto avveniva con il vecchio CUD, comprende anche i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e alcuni compensi occasionali, anche se non sono dichiarabili nell’ambito del modello 730. A sostenerlo è il recente provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015, che attua le disposizioni contenute dal dlgs 175/2014 approvando definitivamente il modello di Certificazione Unica (CU 2015), riferito all’anno 2014.
Nella Certificazione Unica 2015 anche i redditi da lavoro autonomo
Oltre ai compensi da lavoro dipendente, nella Certificazione Unica 2015 si aggiungeranno quindi anche l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 del medesimo Testo unico, i corrispettivi per contratti di appalto, soggetti alla ritenuta, di cui all’art. 25-ter, dpr 600/1973, e l’ammontare delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia e dell’attività sportiva, con indicazione, per tutti, delle ritenute operate e delle
detrazioni eseguite.
Non solo. Sempre stando alle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, la nuova certificazione dovrà essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nel 2014, ma che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile, ai fini fiscali o retributivi.
La nuova CU dovrà essere consegnata ai sostituti entro il prossimo 2 marzo, considerato che quest’anno il termine ordinario del 28 febbraio cade di sabato. Ancora, entro il prossimo 9 marzo, considerato che quest’anno il termine ordinario del 7 marzo cade di sabato, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere telematicamente le dette certificazioni all’Agenzia delle entrate, ancorché le stesse riguardino tipologie reddituali per le quali non è possibile redigere il modello 730 precompilato.
Non dovranno invece essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni concernenti gli utili ed i proventi ad essi equiparati e le relative ritenute operate o le imposte sostitutive applicate. Stessa cosa può dirsi per le certificazioni attestanti i redditi esenti e i redditi diversi da quelli da lavoro, rilasciate a soggetti residenti all’estero, nel caso in cui non risulti obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del percipiente nella detta certificazione.
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