Arrivano importanti novità sul piano indennità di disoccupazione Dis-coll. Cambiano i requisiti di accesso, diventando più flessibili permettendo ad una platea più ampia di poterne beneficiare. Si tratta di cambiamenti introdotti dal recente c.d D.L. Tutela lavoro n. 101/2019 che ha modificato l’assetto generale di questa misura a favore dei disoccupati, per quanto riguarda i requisiti di accesso richiesti.
Indice
Indennità di disoccupazione Dis-coll: novità sui requisiti di accesso
Accedere e beneficiare della misura a favore di coloro che hanno perso il lavoro diventa molto più semplice. Il D.L. Tutela Lavoro n. 101/2019 ha introdotto delle novità per quanto riguarda i requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione Dis-coll. Chi ha perso il lavoro in maniera involontaria a partire dal 5 settembre 2019, ossia l’evento stesso non è avvenuto per volontà diretta del soggetto interessato, potrà accedere all’indennità di disoccupazione in maniera più semplice. Questo significa che i lavoratori con un contratto co.co.co (di collaborazione coordinata e continuativa), che siano anche iscritti in maniera esclusiva alla Gestione separata Inps, che non siano pensionati e che siano privi di partita Iva, possono accedere alla Dis-coll in maniera più semplice perchè la legislazione ha reso più semplici e flessibili i requisiti di accesso.
Dis-coll: cos’è e chi può accedervi
La Dis-coll è un’indennità di disoccupazione, dunque ammortizzatore sociale, pensato per i lavoratori che siano stati assunti con contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, che abbiano perso il lavoro in maniera involontaria, regolarmente iscritti presso la Gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva. La somma mensile di indennità viene erogata dall’Inps e può essere richiesta anche da assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Questa misura di tutela per i lavoratori parasubordinati, fu introdotta in modalità sperimentale nel 2015, attraverso l’art.15 del D.Lgs. n. 22/2015. Dunque in un primo momento la misura aveva validità per gli eventi di disoccupazione avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, mentre successivamente la misura è stata estesa e rinnovata, arrivando ai giorni nostri. L’ultimo intervento è stato quello disciplinato dall’art. 7 della L. n. 81/2017 (cd. Jobs Act del lavoro autonomo), che ha previsto la stabilizzazione della misura, oltre la sua estensione per i lavoratori con contratto co.co.co.
I requisiti di accesso alla misura
Per accedere alla misura a favore dei disoccupati, bisogna comunque essere titolari di alcuni importanti requisiti. Oltre allo status di disoccupato, bisogna aver maturato contributi presso la Gestione separata Inps. Con le modifiche introdotte, diminuiscono i mesi di contributi da versare alla Gestione separata, passando da tre ad un solo mese. Infatti, a partire dal 5 settembre 2019 sono cambiati i requisiti di acceso a tale misura, in particolare, possono accedere alla Dis-coll i soggetti che presentano i seguenti requisiti:
- essere in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda;
- aver maturato al momento della domanda, almeno un mese di contribuzione presso la Gestione separata Inps.
Chi non può accedere alla misura
La misura non spetta a determinate categorie di soggetti, che non possono accedervi e non possono beneficiare di tale ammortizzatore sociale. In particolare sono esclusi:
- i collaboratori pensionati, dunque coloro che mensilmente ricevono l’assegno pensionistico;
- i titolari di partita Iva;
- gli amministratori e sindaci;
- i revisori di società;
- associazioni ed enti con o senza personalità giuridica.
Sono questi i soggetti che non possono beneficiare dell’indennità di disoccupazione Did-coll.
Durata e importo
La misura a sostegno dei disoccupati ha una cadenza mensile, mentre non ha una durata fissa ed uguale per tutti, in quanto dipende dai mesi di contribuzione maturati presso la Gestione separata. In particolare, la durata di tale misura consiste nella metà dei mesi di contribuzione versati nell’arco di tempo compreso tra 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di fine rapporto di collaborazione e l’evento stesso. Tuttavia, la Dis-coll può essere versata per un periodo di massimo 6 mesi.
Anche l’importo dell’indennità di disoccupazione cambia e dipende dal reddito imponibile ai fini previdenziali, che deriva dai contributi effettuati, relativi al rapporto di collaborazione stessa, per cui è riconosciuta la misura. Nello specifico, l’importo della misura è pari a:
- 75% del reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia inferiore ai 1.195 euro;
- 75% dell’importo di 1.195 euro, aumentato del 25% derivante dalla differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro, nel caso in cui il reddito medio mensile che costituisce la base del calcolo Dis-coll sia superiore all’importo di 1.195 euro.
L’importo non può comunque superare i 1.300 euro rivalutati annualmente, mentre a partire dal 91° giorno di fruizione, la misura si riduce ogni mese del 3%.
Quando si perde il diritto all’indennità di disoccupazione Dis-coll?
Il beneficio economico derivante da tale misura può essere perso, nel momento in cui si verificano determinate condizioni. Eccole elencate:
- al venir meno dello stato di disoccupazione;
- quando si inizia un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale oppure attività parasubordinata, senza comunicarlo all’Inps entro 30 giorni dall’avvenuto fatto;
- in caso di rioccupazione tramite un contratto lavorativo subordinato con una durata superiore i 5 giorni;
- nel caso in cui si è titolari di pensione;
- titolari di assegno di invalidità, ad esclusione del caso in cui il soggetto opta per l’indennità Dis-coll;
- nel caso di una non attiva partecipazione ad iniziative di attivazione e ricerca di un lavoro o di riqualificazione professionale, promossi dai vari servizi competenti.
Sono questi i casi in cui i soggetti possono perdere il beneficio economico della Dis-coll.
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