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Infortuni sul lavoro e formazione: quando il datore è penalmente responsabile. La Sentenza

Profili di responsabilità penale del datore di lavoro e infortuni sul lavoro: ecco un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione.

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Il datore di lavoro può essere ritenuto penalmente responsabile di un infortunio di un proprio collaboratore nel caso in cui non abbia dedicato sufficiente impegno e risorse a formarlo adeguatamente sulla fruizione dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti utilizzati nello svolgimento delle proprie mansioni.

Quando il datore di lavoro è penalmente responsabile di un infortunio sul lavoro

infortunio sul lavoro
image by Photographee.eu

A tale valutazione sono arrivati i giudici della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 23947/2020 secondo cui, appunto, dinanzi a un infortunio occorso al lavoratore, il datore può essere ritenuto responsabile nel caso in cui emerga che abbia omesso di pianificare la formazione a cui è obbligato.

A nulla sono dunque valse le lamentele del datore di lavoro, che in sede di Cassazione sosteneva come in realtà l’infortunio si fosse realizzato a causa di mezzo appartenente ad altra società, e che la persona offesa avesse tenuto una condotta abnorme, sostenendo poi di non essere a conoscenza del fatto che la stessa persona, insieme ad altri due collaboratori, avessero intenzione di utilizzare il muletto per riportare la saldatrice nel ricovero attrezzi, come avvenuto e in qualità di causa scatenante l’infortunio.

La responsabilità del datore di lavoro

I giudici della Suprema Corte non sono però dello stesso avviso e, nella loro sentenza, confermano le valutazioni già espresse in sede d’appello. In particolare, viene confermato il fatto che il muletto fosse usato dalla società di cui il datore di lavoro era legale rappresentante e dai suoi dipendenti. Tanto che l’azienda proprietaria del mezzo non ha poi provveduto ad agire per uso indebito del muletto. È inoltre stato fatto emergere, in sede di testimonianza, che il mezzo era fruito da tutti i dipendenti della società a cui era concesso in utilizzo.

Per i giudici non era poi plausibile che nella giornata in cui è occorso l’infortunio il datore di lavoro non fosse a conoscenza del fatto che anche altri collaboratori erano presenti, valutato che subito dopo l’infortunio l’imputato aveva provveduto con il regolarizzare le loro posizioni.

La condotta del lavoratore

Soffermandosi poi sulla presunta abnormità della condotta del lavoratore, come lamentata dal datore di lavoro in sede di legittimità, anche in questo caso gli Ermellini confermano le valutazioni già espresse in appello, affermando come il comportamento del lavoratore infortunato e degli altri due lavoratori presenti non potesse certamente qualificarsi come abnorme.

La Corte riepiloga come i dipendenti si fossero limitati a ripetere il comportamento del datore di lavoro nel condurre la saldatrice sul luogo delle lavorazioni, utilizzando il mezzo ancora una volta senza l’opportuna e prevista formazione. Per la Cassazione il comportamento abnorme del dipendente, inteso come quello tale da escludere ogni responsabilità da parte del datore, non deve coincidere con la sola imprudenza o disattenzione.

È invece necessario che, affinché si qualifichi tale ipotesi, la condotta debba essere svolta esternamente al recinto delle mansioni che sono state attribuite al lavoratore, o in alternativa che, anche se si collocano nello stesso recinto, la condotta sia “radicalmente” avulsa da prevedibile avvedutezza e pertanto evitabile nelle operazioni.

Dunque, il comportamento può essere definito abnorme solamente se non è sottoposto a un controllo da parte degli impiegati alla sicurezza, nel caso in cui l’infortunio sia determinato da una condotta estranea alle attività produttive o alle mansioni attribuite al dipendente. Oppure se il comportamento del dipendente, sebbene rientrate nelle proprie mansioni, sia stato realizzato in modo molto diverso da quanto ipotizzato e prevedibile.

In questo caso, concludono i giudici della Suprema Corte, non vi sono tuttavia degli elementi che potrebbero far ricondurre il comportamento del lavoratore a tale alveo di condotta, con la conseguenza di far ricadere la fattispecie all’interno delle cause scatenanti la responsabilità del datore di lavoro, anche sotto il profilo penale, come si è detto in questo breve approfondimento.

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