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Infortunio del lavoratore in stato di ebrezza, il datore di lavoro è comunque responsabile? La Sentenza

Lo stato di ebrezza del lavoratore non rompe il nesso casuale tra la sua condotta e la responsabilità del datore di lavoro.

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Se il lavoratore ha un infortunio professionale mentre è in stato di ebrezza, il datore di lavoro può essere ritenuto comunque responsabile o no? La risposta, anticipiamola, può essere tendenzialmente positiva. Ma per comprendere in che modo si sia formata l’opinione dei giudici della Suprema Corte è altresì utile ricostruire brevemente i fatti.

Il caso

Cominciamo da una piccola sintesi dell’accaduto. Un lavoratore di un’azienda agricola subiva un infortunio mortale mentre svolgeva la sua professione alla guida di un trattore agricolo senza cintura di sicurezza. Purtroppo, in seguito al ribaltamento del mezzo agricolo, era rimasto schiacciato.

infortunio

Il datore di lavoro veniva condannato sia in primo che in secondo grado e, dunque, proponeva ricorso alla Corte di Cassazione. Il ricorso viene tuttavia respinto, con i giudici di legittimità che affermano che lo stato di ebrezza, quale concausa nel determinismo di un infortunio accaduto a un lavoratore, non rappresenta certo un comportamento eccentrico e anomalo tale da far cessare il nesso causale che sussiste tra l’omissione addebitata al datore di lavoro e l’evento.

Dal modello iperprotettivo al modello collaborativo

La tesi difensiva dell’imputato si poggia sul dimostrare che, in relazione agli obblighi antinfortunistici, si sia oramai passati da un modello iperprotettivo che era incentrato interamente sulla figura del datore di lavoro investito dell’obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, al metodo collaborativo in cui invece gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi gli stessi lavoratori.

I giudici concordano su tale approccio ma ricordano anche che il principio di autoresponsabilità del lavoratore è stato accompagnato dal concetto di area di rischio all’interno della quale è il datore di lavoro a dover effettuare una valutazione preventiva. Dunque, viene accertato che non vi può essere alcun esonero di responsabilità dentro questa area di rischio, in cui il datore di lavoro è tenuto a garantire condizioni di sicurezza idonee, anche in relazione a condotte trascurate e disattente del lavoratore.

L’obbligo di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della sicurezza sul lavoro

In questo scenario, la Corte di legittimità ricorda come il datore di lavoro deve inoltre sempre assolvere al suo obbligo di vigilanza sulla corretta osservanza delle misure di prevenzione adottate, anche attraverso la preposizione di soggetti che siano deputati a ciò, e attraverso la previsione di procedure che possano garantire la conoscenza da parte sua delle attività professionali che sono effettivamente svolte. Dunque, la contestazione al datore di lavoro è stata quella dell’omessa previsione e predisposizione di un efficace sistema di controllo effettivo, che potesse tenere conto anche delle prassi seguite dai dipendenti.

La Corte, nelle proprie motivazioni, mantiene poi fermo il principio di diritto secondo cui il datore di lavoro non può essere esonerato dalla sua responsabilità all’interno dell’area di rischio di cui sopra, in cui il datore deve garantire le più idonee condizioni di sicurezza anche in relazione alla trascuratezza del proprio dipendente.

In questa area di rischio, così valutata, la Corte di Cassazione ha ricordato che il comportamento del lavoratore può essere ritenuto come abnorme e idoneo a rompere il nesso di causa tra il comportamento del datore di lavoro e l’evento lesivo, non quando la condotta del dipendente sia imprevedibile, quanto – di contro – quando sia sufficiente per attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio che deve invece essere sempre governata dal datore di lavoro, quale responsabile della posizione di garanzia.

Nella fattispecie in commento, il lavoratore era pur in stato di alterazione alcolica, evento che ha contribuito a generare la caduta dal trattore, ma aveva agito nel contesto delle attività che gli erano state assegnate. Tale condotta non è stata sufficiente per rompere la connessione tra la vigilanza assente del datore di lavoro e la lesione mortale.

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