Per la Cassazione le mance percepite dal lavoratore devono essere dichiarate e, come tali, soggette a imposizione fiscale.
Stando a quanto afferma una recente sentenza da parte della Suprema Corte, le mance percepite dai clienti nell’ambito di un luogo di lavoro e in riferimento a una professione da dipendente, devono essere oggetto di tassazione. Ma per quale motivo?
Indice
Tassazione mance e sentenza della Cassazione
La recente sentenza n. 26510/2021 non ha mancato di destare scalpore mediatico e di trovare ampio ribaltamento sui principali mezzi di comunicazione. Effettivamente, la posizione dei giudici in tale ambito non è sempre stata chiara, e l’ordinanza degli Ermellini sembra ora porre un riferimento abbastanza chiaro sul tema. In sintesi, i giudici hanno affermato che le mance (o, meglio, le “liberalità” dei clienti), devono essere dichiarate e, come tali, devono dunque essere tassate come reddito da lavoro dipendente. Come vedremo nelle prossime righe, il supporto normativo alle motivazioni della Suprema Corte è offerta da alcuni articoli del Testo Unico delle Imposte dei Redditi, che contengono una nozione omnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente. Ma andiamo con ordine.
Il caso
Il caso giunto sulle scrivanie della Corte di Cassazione trae origine dall’accoglimento dell’appello da parte della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sardegna, dinanzi a un’istanza sollevata da un contribuente nei confronti della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Sassari, che aveva invece rigettato il ricorso avente ad aggetto un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, con cui al contribuente è stato domandato il pagamento delle tasse relative al periodo d’imposta 2005. Il motivo? Il lavoratore avrebbe percepito e non dichiarato delle mance per un valore di 73.321 euro nella sua qualità di capo ricevimento di un albergo.
La posizione delle Commissioni
Secondo il parere della CTR, in contrasto con quella provinciale, le mance non sono tassabili perché non sono rientranti all’interno della nozione di reddito da lavoro dipendente, ex art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nel testo vigente dal 2004 al 2008. Per la CTR, infatti, le mance hanno una natura aleatoria, considerato che non sono percepite dal datore di lavoro, ma sono liberalità dei clienti.
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate
Non la pensa così l’Agenzia delle Entrate, soccombente in appello, che sceglie così di ricorrere in Cassazione. Per il Fisco, infatti, la CTR avrebbe erroneamente applicato l’art 51 commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, da cui emerge come le somme ricevute dal lavoratore a qualsiasi titolo in relazione al rapporto di lavoro subordinato sono rientranti nella nozione di reddito da lavoro e, dunque, costituiscono voci tassabili.
Cosa comprende il reddito da lavoro dipendente
Quanto sopra ci permette di compiere alcune valutazioni di sintesi sulla natura del reddito da lavoro dipendente che, secondo la Corte di Cassazione, comprende dunque tutti gli introiti che sono percepiti dal lavoratore.
Di fatti, gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate dopo l’esame delle norme che lo stesso Fisco aveva richiamato in sede di ricorso.
I giudici della Suprema Corte rilevano in tal proposito come l’odierna formulazione dell’art. 51 TUIR, quale tenore successivo alla riforma del 2004, e dell’art. 48 TUIR, a sua volta già modificato con precedente intervento del 1997 e, dunque, ante riforma 2004, messi a confronto, forniscono pur sempre una identica definizione del reddito da lavoro dipendente, che è onnicomprensiva, ovvero costituito da tutte le somme e da tutti i valori percepiti a qualsiasi titolo durante il periodo d’imposta, comprese le erogazioni liberali collegate al rapporto di lavoro subordinato.
Per supportare le proprie motivazioni, i giudici ricordano altresì come questa onnicomprensività sia rinvenibile anche nel tenore letterale dell’art. 49 TUIR, che risulta essere ben applicabile anche a questa fattispecie, e anche dal tenore del previgente art. 46 TUIR, nel testo prima della riforma del 2004, anch’esso modificato e sostituito dopo la riforma del 1997.
Le conclusioni della Cassazione
Per tali motivi la Cassazione ritiene come il rapporto di derivazione delle somme
che comunque promanino dal rapporto di lavoro ne giustifica, nel citato contesto normativo di riferimento, la totale imponibilità, salvo le esclusioni (e/o deroghe) espressamente previste.
In conclusione, gli Ermellini rammentano che, come già rilevato in un’altra occasione, sebbene la retribuzione sia strettamente connessa con la prestazione lavorativa,
il concetto di derivazione dal rapporto di lavoro, contenuto nella norma in esame (ora art. 49 TUIR) prescinde dal suddetto sinallagma ed individua pertanto non solo tutto quanto può essere concettualmente inquadrato nella nozione di retribuzione, ma anche tutti quegli altri introiti del lavoratore subordinato, in denaro o natura, che si legano casualmente con il rapporto di lavoro (e cioè derivano da esso), nel senso che l’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore subordinato.
Dunque, a rigor di tale logica, la nozione dei redditi la lavoro non può che comprendere anche gli introiti corrisposti al lavoratore subordinato da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro, a patto che rientrino i suddetti requisiti.
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