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Legge 104, permessi leciti anche in caso di formazione sulle malattie. La Sentenza

Torniamo ad occuparci delle modalità di fruizione dei permessi di cui alla legge 104, dei possibili abusi e dei comportamenti leciti.

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Torniamo ancora oggi a occuparci dei permessi stabiliti dalla legge 104 e sulle loro modalità di effettiva fruizione. L’occasione ci è fornita dalla recente pronuncia n. 23434/2020 della Corte di Cassazione, secondo cui non è un abuso l’utilizzo di  tali permessi da parte della lavoratrice che ha scelto di utilizzarli in parte per potersi recare ad una conferenza nella quale si parla proprio della malattia di cui soffre la persona assistita attraverso i permessi della legge 104, il genitore.

Il caso

La vicenda inizia in sede d’Appello, con la Corte che riforma la pronuncia dei giudici di prime cure, affermando l’illegittimità del licenziamento della dipendente, per abuso dei permessi ex l. 104/92.

legge 104

Il giudice di Appello, infatti, non concorda con la pronuncia di primo grado ritenendo non provato l’abuso contestato dal datore di lavoro, e relativo all’uso dei permessi, in quanto le testimonianze e la relazione dell’agenzia investigativa affermava che la dipendente si era effettivamente recata presso la dimora della persona assistita (malata di Alzheimer) per un numero di ore ben oltre quelle dell’orario di lavoro, e comunque prevalente, anche in esclusione del corso di formazione sulla stessa patologia, a cui aveva preso parte nel corso di un pomeriggio, presso l’Università locale. Considerata l’assenza di abuso dei permessi, il giudice di Appello ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento.

Il ricorso in Cassazione

Non concorde con la pronuncia in Appello, il datore di lavoro ricorre in Cassazione lamentando il fatto che i giudici abbiano trascurato di valutare che i permessi di cui alla legge 104 servono per attività di assistenza e di sostegno, e non poter soddisfare esigenze personali di colui che assiste la persona disabile, come ad esempio la partecipazione a un evento formativo, pur sulla patologia di cui è affetto l’assistito.

Ancora, il datore di lavoro lamenta la violazione, da parte della dipendente che ha usufruito dei permessi, dei doveri di correttezza e di buona fede che discendono dal rapporto di lavoro e che richiederebbero di fruire dei permessi di cui sopra – appunto – per l’assistenza al familiare disabile e non per prendere parte a incontri e altri eventi.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione respinge però il ricorso perché infondato. Trattando congiuntamente i due motivi di ricorso, gli Ermellini rammentano come lo scopo dei giorni di permesso di cui alla l. 104/1992 sia quello di assistere il disabile, e come l’assistenza possa essere prestata con forme e con modalità differenti, anche svolgendo delle incombenze di natura amministrativa, sempre che siano nell’interesse del soggetto assistito.

Nell’ipotesi invece in cui la dipendente dovesse avvalersi di tali permessi abusandone, allora effettivamente violerebbe i principi di buona fede e di correttezza non solamente nei confronti del datore di lavoro, quanto anche nei confronti dell’istituto previdenziale.

Detto ciò, nel caso in esame già la Corte d’Appello aveva ritenuto non sussistente l’abuso del diritto da parte della dipendente. La lavoratrice avrebbe infatti impiegato un numero di ore ben superiore a quelle del normale orario di lavoro per assistere e accudire il padre,  e non poteva dunque ritenersi dimostrato che la dipendente avesse invece impiegato i permessi solo per svolgere delle attività nel proprio interesse esclusivo.

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