Home » News Lavoro

Nessun buono pasto se si rinuncia alla pausa pranzo. La Sentenza

Il diritto al buono pasto nasce solamente se il dipendente effettua realmente la pausa pranzo – chiarisce la Cassazione.

Condividi questo bel contenuto


La Cassazione ha confermato che il dipendente che rinuncia alla pausa pranzo non ha alcun diritto al buono pasto. La pronuncia sopra riassunta è inclusa nell’ordinanza n. 22985/2020, con la quale i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che, nel momento in cui il lavoratore rinuncia alla propria pausa pranzo, non ha certamente il diritto di pretendere il controvalore dei buoni pasto.

Il motivo – sintetizzano i giudici di legittimità – è che i buoni pasto hanno natura di assistenza, e non di retribuzione. Pertanto, se il dipendente sceglie di non fruire della paura pranzo, allora viene meno anche il presupposto per la concessione di tali prestazioni, così come non è possibile pretendere dal proprio datore di lavoro il controvalore in denaro degli stessi.

Il caso

Per poter comprendere in che modo si sia arrivati a tale valutazione è certamente opportuno compiere un piccolo passo indietro e, come abbiamo abitudine di fare, ricostruire brevemente il caso fin dalle origini.

sentenza buono pasto

La protagonista della vicenda è una dipendente che presta servizio dalle ore 8 alle ore 15.12, 5 giorni alla settimana, scegliendo di rinunciare alla paura pranzo con il consenso del datore di lavoro. Così facendo la dipendente non usufruisce però dei buoni pasto, e per poter ottenere il loro controvalore sceglie di agire in giudizio, domandando altresì il risarcimento del pregiudizio subito. I giudici di prime cure scelgono però di rigettare la domanda, e lo stesso fanno i giudici della Corte d’Appello, che richiamano il contratto collettivo nazionale laddove sottolinea come per usufruire dei buoni pasto sia necessario effettuare la pausa pranzo.

In aggiunta a ciò, i giudici di Appello richiamano alla mente anche una circolare del Ministero al cui interno è riconducibile la prestazione della dipendente, secondo cui i buoni pasto spettano anche al lavoratore che articola il proprio orario di lavoro su 5 giorni settimanali, per ogni giorno di prolungamento dell’orario ordinario oltre le 6 ore con la pausa per il pranzo.

Di solito, si prosegue, il recupero della giornata nella quale non è stata effettuata alcuna prestazione lavorativa potrà essere suddivisa in due giorni settimanali. Dunque, in tali giorni il dipendente dovrà osservare un orario complessivo pari a 9 ore, con 30 minuti di intervallo minimo.

A tale intervallo il lavoratore potrà evidentemente rinunciare, fermo restando il diritto al buono pasto con il consenso del datore di lavoro. Tale consenso potrà essere prestato esclusivamente nell’ipotesi per la quale l’attività professionale ininterrotta sia conseguente alle necessità di organizzazione del servizio.

Il ricorso in Cassazione

Contro le decisioni in primo e in secondo grado la lavoratrice arrivano in Cassazione dove, però, gli Ermellini  rigettano il ricorso. La Suprema Corte, nella sua decisione, ricorda innanzitutto come i buoni pasto non possono avere valore retributivo, bensì assistenziale, con la finalità di alleviare il disagio di colui che viene costretto a mangiare al di fuori della propria abitazione, e senza poter ricorrere a un servizio di mensa sul luogo di lavoro.

Inoltre, la Corte evidenzia come la nascita del diritto all’ottenimento del buono pasto sia influenzato dalla possibilità di fruire concretamente o meno della pausa pranzo. In sintesi, se la pausa pranzo “manca”, o non è stata effettuata, allora il dipendente non ha alcun diritto a beneficiare del buon pasto.

Gli Ermellini concludono infine sottolineando che non rileva che la lavoratrice non abbia formalmente rinunciato ai buoni pasto. È infatti sufficiente che la dipendente abbia manifestato la propria volontà di non usufruire della pausa pranzo, che costituisce dunque il presupposto per l’ottenimento del riconoscimento del buono. Viene così respinto il diritto all’ottenimento del controvalore dei buoni pasto non ottenuti, così come il risarcimento del danno.

Cerchi un nuovo lavoro?

Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro

Condividi questo bel contenuto
× Eccomi!