Il comportamento omissivo del medico, e la responsabilità del personale sanitario in caso di mancato controllo del paziente. Ecco la Sentenza della Corte di Cassazione
La sentenza n. 29597/2020 da parte della Corte di Cassazione ha dichiarato responsabile un medico che non ha effettuato i controlli diagnostici necessari su una paziente. O meglio, la pronuncia degli Ermellini ha sottolineato come l’errore di diagnosi da parte del personale sanitario sia configurabile non solamente nel momento in cui costui, dinanzi ai sintomi lamentati dal paziente, non sia stato in grado di inquadrare correttamente il caso clinico in una patologia nota, o lo abbia inquadrato in maniera errata, bensì anche nelle ipotesi in cui il medico non dia seguito a controlli e accertamenti alla luce dei sintomi manifestati dal paziente, e che invece sarebbero necessari e utili per poter formulare correttamente la propria diagnosi.
Il caso
Nel caso in esame, ad esser coinvolta come parte lesa è stata una partoriente che ha visto il proprio neonato morire per alcune complicanze respiratorie in un quadro di encefalopatia ipossico-ischemica, a causa della rottura dell’utero alla fine della gestazione. Il medico condannato è dunque il ginecologo, reo di non aver compiuto quegli accertamenti sulle condizioni fetali, che avrebbero permesso con un alto livello di certezza di poter intervenire con tempestività con il parto cesareo e, di conseguenza, ridurre o azzerare i pregiudizi poi sofferti dal neonato, con esito fatale.
L’omissione colposa
In altri termini, il mancato monitoraggio delle condizioni di salute della donna, è stato considerato dalla Corte di Cassazione come un’omissione colposa, riconducibile a un errore diagnostico. Per gli Ermellini, infatti, la condotta di cui sopra è comportamento contrario alle leges artis, che invece avrebbero imposto di monitorare le condizioni della donna in prossimità del parto in maniera costante, proprio al fine di diagnosticare l’eventuale sofferenza del feto e, così intervenire con tempestività nell’ipotesi in cui ci fosse bisogno.
La sentenza di Cassazione richiama dunque alla memoria quelle dei giudici territoriali. Le sentenze di merito hanno infatti imputato l’omissione colposa al medico, che avrebbe dovuto controllare in maniera autonoma i tracciati effettuati sulla paziente e procedere ulteriormente ad approfondimenti di natura diagnostica, e monitoraggi specifici, considerato che la sintomatologia della paziente, che manifestava evidenti dolori, presentava un quadro in peggioramento, nonostante la somministrazione di antidolorifici.
Ad aggravare la responsabilità del personale sanitario anche il fatto che il medico del precedente turno, nel passare le consegne al ricorrente in Cassazione, aveva indicato a costui la necessità di effettuare una consulenza chirurgica che potesse chiarire le cause dei dolori addominali. Gli esami effettuati avevano lasciato il dubbio sulla causa della sintomatologia, e proprio questa perplessità avrebbe dovuto imporre al medico il bisogno di compiere ulteriori approfondimenti sul quadro clinico della paziente, attivando per lo meno un periodico controllo del benessere fetale.
Tuttavia, come ricostruito nelle sentenze di merito, il personale sanitario non effettuò questo controllo durante l’intera durata del suo turno di servizio, evitando peraltro di fare anche una semplice visita ginecologica. Pertanto, la paziente, nonostante fosse ricoverata in una struttura che era fornita di tutti gli strumenti diagnostici utili, fu lasciata priva di indagini cliniche e di assistenza medica effettiva per diverse ore.
Il reato colposo omissivo
Infine, i giudici della Suprema Corte ricordano come nel reato colposo omissivo, il rapporto di casualità tra il comportamento omissivo e l’evento sia stato verificato con un giudizio di elevata probabilità logica, che a sua volta risulta essere basato non solo su un ragionamento deduttivo – logico che si fonda su generalizzazioni di natura scientifica, quanto anche su una valutazione induttiva, elaborata sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico, e sulla particolarità del caso concreto.
In conclusione, l’errore diagnostico risulterebbe essere verificato non solamente nel momento in cui, dinanzi a uno o più sintomi della patologia, il medico non riesce a inquadrare il caso clinico in una patologia che risulta essere nota alla scienza, o che magari si giunga a un inquadramento sbagliato, bensì anche quando vengono omessi quei controlli e quegli accertamenti che sarebbero stati richiesti.
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