Con sentenza n. 25732/2021 la Corte di Cassazione dichiara la legittimità delle verifiche sul computer dei dipendenti se il datore di lavoro nutre il legittimo sospetto che il lavoratore stia conducendo un’attività illecita. Per i giudici della Suprema Corte, come vedremo nella pronuncia in commento nelle prossime righe, è dunque sempre necessario bilanciare la tutela degli interessi aziendali con quella della dignità del singolo lavoratore. Tuttavia, se quanto sopra è vero, lo è anche il fatto che sono sufficienti i sospetti gravi di condotte illecite del dipendente per legittimare le verifiche sul pc del dipendente. Rimangono invece illegittimi – proseguono gli Ermellini – i controlli effettuati sui dati anteriori e che sono compiuti in violazione del rispetto della privacy.
Il caso
Per apprezzare meglio in che modo i giudici siano giunti a tale motivazione può essere utile ricostruire il caso oggetto di valutazione, e che trae origine dal ricorso di una dipendente contro il licenziamento per giusta causa irrogatole dal datore di lavoro. La lavoratrice domanda di accertare la legittimità di questo provvedimento, e la disposizione della reintegra sul posto di lavoro.
Se nella prima fase le domande della dipendente sono respinte, in una seconda fase sono invece accolte, con la stessa che viene dunque reintegrata sul luogo di lavoro. Per i giudici, infatti, la condotta della dipendente non è stata in grado di ledere il rapporto fiduciario, considerato che alla lavoratrice non sono state mai poste contestazioni per ritardo nello svolgimento delle incombenze assegnate.
Il datore di lavoro propone quindi reclamo e in appello viene ribaltata la sentenza di primo grado, accertando il fatto che i numerosi accessi Internet per scopri personali hanno effettivamente minato il rapporto di fiducia con la datrice. I giudici hanno altresì accertato che tali accessi hanno favorito il download e la diffusione di un file nella rete dei computer del datore di lavoro, con conseguente pregiudizio alla sicurezza aziendale e all’utilizzo delle apparecchiature informatiche.
Dal canto suo la dipendente, ritenendosi violata nella sua privacy, ricorre in Cassazione e adisce anche l’Autorità per la protezione dei dati personali.
Diritto d’informativa e di privacy della lavoratrice
Nel maggior dettaglio, la dipendente contesta la violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, dell’art 16 del Codice privacy, degli artt. 2702 e ss c.c. e degli artt. 115 e 225 c.p.c., sostenendo che sono stati utilizzati a fini disciplinari dei dati che sono stati acquisiti violando i diritti d’informativa e quelli sanciti dal Codice della privacy.
La Corte di Cassazione procede dunque ad analizzare in modo dettagliato l’evoluzione del quadro normativo avvenuto negli anni, richiamando altresì le opinioni giurisprudenziali comunitarie in ambito di trattamento dei dati personali in ambito professionale.
A margine delle valutazioni, i giudici della Suprema Corte affermano che il trattamento dei dati del lavoratore non può avvenire violando l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori: se infatti si procedesse in questo modo, si finirebbe con l’estendere il controllo difensivo in modo eccessivo, abbattendo il senso e gli scopi delle disposizioni che hanno come obiettivo quello di tutelare la privacy e la dignità del lavoratore.
Per la Suprema Corte, dunque, è necessario che il datore rispetti il diritto all’informativa, eseguendo le verifiche nei modi e con gli strumenti previsti dal quadro normativo vigente. Si impedisce così che il datore di lavoro possa essere in qualche termine legittimato ad acquisire e conservare ogni tipo di dato, senza limiti di tempo.
Per la Cassazione, il controllo ex post è legittimo solo ed esclusivamente se il datore nutre un fondato sospetto della commissione di illeciti da parte del lavoratore. È solo a partire da questo momento che il datore di lavoro può procedere alla raccolta dei dati e delle informazioni.
Per questo motivo, per i giudici è accoglibile il motivo del ricorso della lavoratrice con il seguente principio di diritto:
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Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto. Non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell’art. 4 legge n. 300/1970, in particolare dei suoi commi 2 e 3.