Home » Legge ed economia

Licenziamento, non lecito se c’è denuncia senza calunnia

Una recente sentenza della Corte di Cassazione precisa quando è legittimo (o meno) il licenziamento nel caso in cui il dipendente denunci per comportamenti vessatori il proprio datore di lavoro.

Condividi questo bel contenuto


Secondo quanto afferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 22375 dello scorso 26 settembre 2017, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente che ha sporto denuncia nei confronti del legale rappresentante della società, per maltrattamenti e lesioni personali, anche se le accuse mosse dalla lavoratrice si sono rivelate false. L’assenza di calunnia ha infatti fatto propendere gli Ermellini per una posizione più morbida, ma non certo priva di spunti di rilievo. Vediamo insieme i principali.

Licenziamento

Il caso

La vicenda trae origine quando una lavoratrice sporge denuncia nei confronti del legale rappresentante dell’impresa per condotte vessatorie attribuite a quest’ultimo. Tuttavia, giunto in sede penale, il caso viene archiviato con il riferimento che in realtà non sarebbero riscontrabili i reati che la parte ricorrente lamentava.

Alla Corte di appello veniva intanto sottoposto il problema sull’idoneità della condotta del datore di lavoro, che in virtù di quanto avvenuto avanzava licenziamento per giusta causa della lavoratrice per lesione del dovere di lealtà di cui all’art. 2105 del Codice civile.

In sede d’appello i giudici confermano quanto emerso in primo grado, con orientamento in favore della legittimità del licenziamento, e evidenza che la lavoratrice, denunciando fatti che in sede penale non sono stati considerati come rilevanti, avrebbe esulato dai principi di continenza formale e sostanziale indispensabili per l’esercizio del diritto di denuncia.

Ulteriormente, sottolinea poi il giudice d’appello, dalle testimonianze è emerso il solo tentativo da parte del legale rappresentante della società di consegnare una lettera alla donna e invitarla ad abbandonare il luogo di lavoro, sulla base di un precedente provvedimento disciplinare sospensivo.

La Corte d’appello afferma inoltre che il comportamento della lavoratrice avrebbe rappresentato lesione rilevante e irrimediabile del vincolo fiduciario, non assumendo però in considerazione – cosa che, successivamente, farà la Cassazione – che la condotta della lavoratrice non avesse causato alcun danno all’immagine della società.

Sulla base di ciò, la donna propone ricorso in Cassazione, cui segue controricorso del datore di lavoro. Qui le lamentele della donna vengono accolte, opponendo così nuove motivazioni all’orientamento dei giudici d’appello sull’inapplicabilità dei principi di continenza tipici del diritto di critica.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte espone quindi le sue motivazioni, affermando anzitutto come per poter costituire una giusta causa di licenziamento, la condotta deve far emergere un profilo calunnioso, e il querelante deve altresì agire nella consapevolezza di dichiarare il falso. Entrambi gli elementi non sono stati riscontrati nella fattispecie in esame.

Per quanto poi concerne l’obbligo di cui all’art. 2105 del Codice civile, i giudici di legittimità hanno rigettato una lettura del dispositivo tale da inibire la volontà del lavoratore di denunciare fatti che ritiene penalmente rilevanti, posti in essere in ambito lavorativo. Una simile interpretazione – affermano gli Ermellini – porterebbe infatti a incentivare una condotta omertosa da parte degli stessi lavoratori, e non sarebbe pertanto ammissibile all’interno dell’ordinamento.

Dunque, la Cassazione conclude rammentando che la denuncia di una lavoratrice, se non è mossa dalla consapevolezza sulla falsità dei fatti, non può comportare responsabilità disciplinare. È tuttavia necessario che la lavoratrice non abbia avuto alcuna intenzione di calunnia e, dunque, non abbia rivelato a terzi elementi in grado di nuocere alla cattiva immagine dell’azienda.

Cerchi un nuovo lavoro?

Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro

Condividi questo bel contenuto
× Eccomi!